giuriprudenza avvocati 30/12/2020
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Giurisprudenza Avvocati (30/12/2020)
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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice - Memoria - Inviata per posta elettronica certificata - Dall’indirizzo indicato dal difensore nel ricorso - All’indirizzo della cancelleria della sezione - Deposito - Ritualità - Sussiste
ordinanza 27672, sezione Tributaria del 03-12-2020 (C.p.c. art. 380-bis.1) (D.lgs. 07.03.2005, n. 82, art. 6)
Nel giudizio di legittimità, nell’ambito del procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice, deve ritenersi legittimamente esaminabile dalla Suprema corte la memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 Cpc depositata telematicamente mediante Pec inviata dall’indirizzo indicato dal difensore in sede di costituzione in giudizio all’indirizzo Pec della cancelleria della sezione e da questa tempestivamente ricevuta, dovendosi al riguardo evidenziare la sostanziale contiguità temporale tra invio e consegna del messaggio di posta elettronica, considerati sia l’equiparazione della Pec alla raccomandata stabilita dal vigente articolo 6, comma primo, secondo periodo, del decreto legislativo 82/2005 (e, in precedenza, già dall’articolo 48, comma secondo, dello stesso decreto, recante il codice dell’amministrazione digitale) sia i principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi atti.
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L’avvocato può astenersi dal testimoniare su fatti appresi nell’esercizio della sua attività
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27703
La facoltà dell’avvocato di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi é chiamato a testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito è riferito all'oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice.
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Difensore in gravidanza: legittimo impedimento solo nei due mesi prima della data presunta del parto
Cassazione penale, sezione I, sentenza 13 novembre 2020, n. 31999
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa ad uno straniero con una sentenza di condanna irrevocabile, la Corte di Cassazione (sentenza 13 novembre 2020, n. 31999) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui il provvedimento doveva considerarsi illegittimo in quanto la difesa aveva prodotto un impedimento assoluto a partecipare all’udienza per gravi ragioni di salute documentate da certificazione medica attestante gravidanza con altissimo rischio in considerazione della minaccia di aborto con prescrizione di riposo assoluto e di astensione da attività lavorativa prima della data di inizio del periodo obbligatorio pre parto - ha invece affermato che è ben vero che anche il difensore impedito da uno stato gravidanza implicante rischi per la salute della madre o del nascituro, tenuto conto, in particolare, della prossimità della data del parto, non ha l'obbligo di nominare un sostituto, purtuttavia è necessario che la protrazione di questa sua particolare condizione o il suo aggravamento costituiscano eventi improvvisi e imprevedibili e sia in concreto possibile la nomina di un sostituto processuale in grado di assicurare all'assistito un'adeguata difesa.
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Proposta conciliativa rifiutata: se il lavoratore vince la causa non va condannato a pagare le spese
Corte costituzionale, sentenza 11 dicembre 2020, n. 268
Con la sentenza n. 268 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato rispettivamente l’inammissibilità e l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 della CEDU nonché agli artt. 21 e 47 della Carta di Nizza, in ordine agli artt. 91, comma 1, secondo periodo, e 420, comma 1, c.p.c., nella parte in cui consentirebbero al giudice di porre le spese di lite a carico del lavoratore che abbia vinto la causa, qualora la domanda sia accolta in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo da tale parte, poiché la proposta conciliativa a cui si riferisce la prima norma è solo quella formulata dalla controparte, e non dal giudice, mentre la seconda norma speciale, prevista per il rito del lavoro, permette al giudice solo di compensare le spese in presenza di tale rifiuto.
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Processo telematico - Notifica via Pec del decreto penale - Limiti.
sentenza 35769, sezione Prima Penale del 14-12-2020 (C.p.p. art. 460)
In caso di irreperibilità dell’imputato è invalida la notifica del decreto penale al suo difensore tramite la Pec.
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Patrocinio a spese dello stato - Domanda - Ammissione - Revoca - Infondatezza - Giudice - Poteri - Conforme.
ordinanza 28510, sezione Sesta - 2 del 15-12-2020 (D.lgs. 28.01.2008, n. 25, art. 35 bis) (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 126, 136)
Agli effetti dell’articolo 35 bis, comma 17, del decreto legislativo 25/2008, il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l’accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda. L’articolo 35 bis, comma 17, del decreto legislativo 25/2008, suppone l’esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale. Tale potere e orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuto al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia nella revoca ex post della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione.
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Ordinanza-ingiunzione - Notifica - Pubblica amministrazione - A mezzo posta elettronica certificata - Sussiste
ordinanza 28829, sezione Sesta - 2 del 16-12-2020 (L. 24.11.1981, n. 689, art. 18, 14) (C.p.c. art. 149 bis, 170, 141)
La notificazione delle ordinanze ingiunzione ai sensi dell’articolo 18 della legge 689/81 può avvenire, ove possibile, direttamente da parte della pubblica amministrazione a mezzo posta elettronica certificata, ma senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge 53/1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Onorari di avvocato - Domanda di valore determinato - Chiusura della causa con transazione - Liquidazione degli onorari - In base alla domanda - Rivalutazione del credito - Per ritardato pagamento - Prova del maggior danno - Necessità.
ordinanza 28830, sezione Sesta - 2 del 16-12-2020
In tema spese di giudizio, gli onorari di avvocato vanno liquidati in base alla domanda quando la causa di valore determinato si chiude con transazione. Inoltre la rivalutazione del credito per ritardato pagamento non è automatica e spetta al legale dimostrare il maggior danno subito.
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Ricorso per cassazione e mancanza della attestazione di conformità del difensore
Corte di Cassazione, sez. II Civile, 18 dicembre 2020, n. 29092.
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo di posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore prevista dall'art. 9 cit. o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità solo nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2.
Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata del ricorso nativo digitale rimanga non costituito, ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, il ricorrente, onde evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in Camera di consiglio.
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Avvocati: la delibera del CNF sui crediti formativi
Consiglio Nazionale Forense, delibera 21 dicembre 2020
Visto il perdurante stato di emergenza da Covid 19, l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo.
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Nei procedimenti davanti al Consiglio nazionale forense le notificazioni si effettuano per via telematica
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 21 dicembre 2020, n. 29177. Presidente Curzio. Relatore Vincenti.
La legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70, con effetti dal 30 giugno 2020, ha novellato il D.L. n. 179 del 2012, all'art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012, estendendo anche ai procedimenti davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale la previsione - già dettata per i procedimenti civili - secondo cui le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
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La prova dell’avviso di farsi assistere da un legale può essere fornita ex post mediante testimonianza?
Cassazione penale, sezione IV, ordinanza 3 dicembre 2020, n. 34337
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello confermava la condanna resa dal Tribunale nei confronti del conducente di un’autovettura, quale responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 1 e 2, lett. c) , Codice della Strada), la Corte di Cassazione (ordinanza 3 dicembre 2020, n. 34337) – nel riscontrare l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra decisioni che ritengono ammissibile provare l’avvenuto avviso al conducente di potersi avvalere dell’assistenza di un difensore anche successivamente, mediante deposizione del verbalizzante in udienza, pur in assenza di atto scritto, e decisioni che, diversamente, pervengono al risultato opposto - ha infatti ritenuto di rimettere alle Sezioni Unite la questione "se la prova dell'intervenuto avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. possa essere acquisita in dibattimento attraverso la deposizione del verbalizzante, in assenza di riscontro scritto".
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Elezioni forensi - Partecipazione di un candidato ineleggibile - Ricorso collettivo - Ammissibilità - Motivi.
sentenza 29106, sezione Unite del 18-12-2020
Legittimo il ricorso collettivo contro il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per ineleggibilità di un candidato. Lo strumento del reclamo, infatti, si inquadra nel più ampio genus dell’azione popolare e attiene alla regolarità delle operazioni e non investe la posizione del singolo.
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Procedimento disciplinare degli avvocati - Sentenza del Consiglio nazionale forense - Mancata elezione di domicilio in Roma - Impugnazione proposta oltre il termine breve - Inammissibilità - Sussiste - Norma sopravvenuta - Comunicazioni e notificazione per posta elettronica certificata - Non sussiste
sentenza 29177, sezione Unite del 21-12-2020 (L. 31.12.2012, n. 247, art. 369) (D.L. 30.04.2020, n. 28, art. 3) (L. 25.06.2020, n. 70)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell’ambito del procedimento disciplinare dal legale incolpato contro la sentenza del Consiglio nazionale forense laddove tardivo in quanto presentato dopo la perenzione del termine breve, non avendo l’interessato eletto domicilio in Roma, a nulla rilevando la deroga introdotta a seguito dell’entrata in vigore della novella recata dall’articolo 3, comma 1 ter, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, introdotto dalla legge 70/2020 che estende con effetti dal 30 giugno 2020 ai procedimenti davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale la previsione - già dettata per i procedimenti civili - secondo cui le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, laddove in quella data si era già definitivo il procedimento davanti al Cnf in sede giurisdizionale ed era stato già proposto il ricorso per cassazione.
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Processo - Compensazione delle spese di lite - Limiti.
ordinanza 29211, sezione Sesta - T del 21-12-2020 (D.lgs. 546/1992, art. 2)
La Cassazione dice no alla compensazione delle spese di lite quando vanificano il ristoro accordato alla parte che ha vinto.
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Giusto multare due avvocati che abbandonano la difesa, ma la Corte EDU si spacca sul verdetto
Corte europea diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza 22 dicembre 2020, nn. 68273/14 e 68271/14
Pronunciandosi su un caso “islandese” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie di confermare la sanzione di seimila euro inflitta a due avvocati per la condotta di “oltraggio alla corte”, la Grande Camera della Corte EDU, ha ritenuto, sebbene a maggioranza (sentenza 22 dicembre 2020, nn. 68273/14 e 68271/14), che i ricorsi erano incompatibili “ratione materiae” con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti umani, ed ha dichiarato inammissibili le doglianze dei ricorrenti. Il caso, come anticipato, era stato originato dalle denunce di due avvocati che erano stati condannati in contumacia da un tribunale distrettuale al pagamento di una sanzione pecuniaria di seimila euro per oltraggio alla corte, in quanto avevano abbandonato la difesa d’ufficio loro conferita per due imputati in un processo penale. Nonostante il rigetto del tribunale distrettuale dell’istanza di essere revocati nel loro mandato defensionale, i due ricorrenti non avevano assicurato la partecipazione all'udienza in rappresentanza dei loro assistiti. Il tribunale distrettuale aveva ritenuto che quanto accaduto aveva causato intenzionalmente un indebito ritardo nell’esame del caso. Dinanzi alla Corte EDU, i ricorrenti avevano sostenuto che vi era stata una violazione dei loro diritti, tutelati, anzitutto, dall’ambito penale dell'articolo 6 (diritto a un equo processo) della Convenzione europea dei diritti umani, considerato che il procedimento avviato nei loro confronti riguardava una “accusa penale”, e, inoltre, dall’art. 7 (nulla poena sine lege), della medesima Convenzione, in quanto erano stati condannati per un illecito che non costituiva un reato ai sensi del diritto nazionale e che la sanzione loro inflitta non era stata prevedibile. La Corte EDU ha ritenuto che gli articoli 6 e 7 della Convenzione non fossero applicabili nel caso di specie, poiché il procedimento svoltosi nei loro confronti non riguardava una "accusa penale" ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, e che le sanzioni pecuniarie inflitte non potevano essere considerate come una "pena" in base al significato dell'articolo 7 della Convenzione. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili. La Corte di Strasburgo ha osservato, in particolare, che la condotta attribuita ai due avvocati non poteva essere sanzionata con la reclusione, che le ammende inflitte non potevano essere convertite con la privazione della libertà personale in caso di mancato pagamento, e che le sanzioni non erano state iscritte nel casellario giudiziario. La Corte ha anche ribadito che le misure disposte dai tribunali in base alle norme interne erano assimilabili all'esercizio di poteri disciplinari piuttosto che all'irrogazione di una “pena” per aver commesso un reato. Ma, le interessanti opinioni dissenzienti, tra cui quella del Presidente Spano, danno la misura di una decisione sofferta e, soprattutto, non condivisa, dalle pericolose conseguenze sul piano della tutela dei diritti fondamentali.
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PCT: la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. può essere depositata alla PEC della cancelleria
Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27672
Deve considerarsi valido il deposito della memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. effettuato dalla PEC del difensore alla PEC della cancelleria, qualora il file, munito di certificazioni informatiche e proveniente dall'indirizzo indicato dal difensore in sede di costituzione, sia stato regolarmente ricevuto, stampato ed inserito nel fascicolo d'ufficio a disposizione del Collegio e delle altre parti, risultando pienamente garantito il diritto di prendere cognizione del contenuto della memoria entro un tempo ragionevole e dovendo in ogni caso, ai fini della sua tempestività, aversi riguardo esclusivamente alla data di ricezione del documento da parte della Cancelleria.
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Ricorso per cassazione - Originale telematico e notificato a mezzo di posta elettronica certificata - Attestazione di conformità del difensore - Omissione - Conseguenze
Cassazione civile, sez. II, 18 Dicembre 2020, n. 29092. Pres. Manna. Est. Dongiacomo.
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo di posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore prevista dall’art. 9 cit. o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità solo nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2.
Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata del ricorso nativo digitale rimanga non costituito, ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, il ricorrente, onde evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’oneredi depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di consiglio
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Procedimenti davanti al Consiglio nazionale forense - Notificazioni - Esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni
Cassazione Sez. Un. Civili, 21 Dicembre 2020, n. 29177. Pres. Curzio. Est. Vincenti.
La legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70, con effetti dal 30 giugno 2020, ha novellato il D.L. n. 179 del 2012, all’art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012, estendendo anche ai procedimenti davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale la previsione - già dettata per i procedimenti civili - secondo cui le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
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Illegittimo sequestrare i dati dello smartphone riguardanti SMS ed e-mail tra cliente ed avvocato
Corte europea diritti dell’uomo, sezione V, sentenza 17 dicembre 2020, n. 459/18
Pronunciandosi su un caso “norvegese” in cui si discuteva della legittimità della decisione dell’autorità giudiziaria di respingere i ricorsi proposto dal ricorrente che si era lamentato della violazione del diritto alla segretezza della corrispondenza per essergli stato sequestrato un cellulare contenente una serie di messaggi con due suoi avvocati che lo assistevano in un procedimento penale, la Corte EDU, ha ritenuto (sentenza 17 dicembre 2020, n. 459/18), a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della corrispondenza), della Convenzione EDU. Il caso era stato originato dalla contestata violazione del privilegio avvocato-cliente e da una controversia giuridica sullo smartphone che era stato oggetto di perquisizione e sequestro da parte della polizia nel contesto di un’indagine penale contro due persone che intendevano ucciderlo. La polizia voleva perquisire il telefono al fine di far luce su possibili contrasti tra i sospettati e il ricorrente. Il ricorrente aveva sostenuto che il suo telefono conteneva corrispondenza e-mail e SMS con due avvocati che lo difendevano in un altro procedimento penale, in cui il ricorrente era sospettato, procedimento conclusosi con la sua assoluzione nel 2019. Nonostante le rassicurazioni che, prima della copia informatica, i dati dovevano essere verificati dall’autorità giudiziaria e quelli protetti dal “privilegio professionale” legale, dovevano essere rimossi prima che la polizia procedesse all’accertamento del contenuto, i “patti” non erano stati rispettati. Rivolgendosi alla Corte di Strasburgo, il ricorrente si era perciò lamentato del fatto che il procedimento relativo alla perquisizione ed al sequestro dei dati dal suo smartphone, che aveva reso possibile l'accesso alla corrispondenza intercorsa tra lui ed i suoi avvocati, aveva violato i suoi diritti, in particolare ai sensi dell'articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) della Convenzione europea. La Corte nell’accogliere le doglianze del ricorrente, ha ritenuto violato l’art. 8 CEDU, osservando come la mancanza di prevedibilità nel caso di specie, dovuta alla mancanza di chiarezza del quadro giuridico e alla mancanza di garanzie procedurali relative concretamente alla tutela del c.d. privilegio legale professionale, era già al di sotto dei requisiti derivanti dal criterio che l'ingerenza deve essere conforme alla legge ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione, non essendo quindi necessario per la Corte il controllo del rispetto degli altri requisiti previsti da tale disposizione.
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Indicazione di indirizzo PEC - Elezione di domicilio - Effetti
Appello - Modalità - Contraddittorio con la sentenza impugnata - Argomenti critici che offrano spunti per una decisione diversa
Accoglimento parziale della domanda - Regime delle spese - Ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa
Appello Firenze, 01 Ottobre 2020. Pres. Anna Primavera. Est. Soggia.
L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica. (così, Cass. SS.UU. 16/11/2017, n. 27199 e Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 30/05/2018, n. 13535).
L’art. 342 c.p.c. non richiede l’adozione di “forme sacramentali”, né la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, perché l’una e l’altra comporterebbero il sacrificio del diritto della parte ad una decisione di merito in nome di un vacuo formalismo; è sufficiente che l’appellante si ponga in contraddittorio con la sentenza impugnata e proponga al giudice di appello argomenti critici che offrano spunti per una decisione diversa.
Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” (Cass. civ. Sez. III Ord., 24/10/2018, n. 26918)
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PROCEDIMENTI SOMMARI
Oggetto: Ricorso - Indicazione dei mezzi di prova - Sussiste - Documenti - Deposito contestuale al ricorso - Necessità - Non sussiste
ordinanza 46, sezione Sesta - 2 del 07-01-2021 (C.p.c. art. 702 bis, 702 ter)
Poiché l’articolo 702 bis, commi 1 e 4, Cpc non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell’ambito del procedimento sommario disciplinato dagli articoli 702 bis e seguenti Cpc, successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’articolo 702 ter Cpc: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che rigetta la domanda proposta dall’avvocato che reclama il compenso dal cliente sul rilievo che la documentazione sarebbe dovuta essere presentata contestualmente al ricorso.
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Guida in stato d’ebbrezza - Esame alcoli metrico - Accertamento strumentale - Conducente del veicolo - Facoltà di assistenza legale - Avviso - Necessità - Sussiste - Attesa che il legale giunga sul posto - Necessità - Non sussiste
ordinanza 28, sezione Sesta del 07-01-2021 (C.S. art. 186 ) (C.p.p. disp. att. 114) ((D.p.r. 16.12.1992, n. 495, art. 379)
In materia di accertamento della guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto “alcoltest” costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia: ne consegue che, una volta dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, è escluso che gli agenti verbalizzanti debbano attendere un intervallo temporale minimo di 23/29 minuti dall’avviso stesso prima di procedere all’esecuzione di un valido alcoltest, con la conseguenza che in difetto l’esame non potrebbe essere utilizzato ai fini dell’accertamento dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 186 comma 2, lettera a).
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Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Mediante posta elettronica certificata Emergenza epidemiologica Covid-19 - Inammissibilità
sentenza 487, sezione Prima Penale del 08-01-2021 (D.L. 28.10.2020, n. 137, art. 24) (C.p.p. 582, 583, 591)
Deve ritenersi che nel processo penale valga in materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite per la presentazione del ricorso, mentre alla parte privata non è consentito l’uso della posta elettronica certificata per la trasmissione o il deposito di atti, dovendosi osservare che la modalità telematica non sia stata contemplata neppure dalle norme introdotte per l’emergenza epidemiologica Covid-19.