giuriprudenza avvocati 30/9/2020
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Giurisprudenza Avvocati (30/9/2020)
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Ricorso per cassazione - Mancanza della procura speciale - Inammissibilità del ricorso - Spese di giudizio - Ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto - A carico del difensore
ordinanza 18283, sezione Sesta - 3 del 03-09-2020 (C.p.c. art. 83, 91, 365 ) (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 13) (L. 24.12.2012, n. 228, art. 1)
In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore deve provvedersi alla dichiarazione di cui all’articolo 13. comma 1 quater, del testo unico delle spese di giudizi come novellato dalla legge 228/12, sicché, trattandosi di attività processuale della quale illegale assume esclusivamente la responsabilità su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.
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Il mero riferimento alla natura processuale della pronuncia non integra di per sé le 'gravi ed eccezionali ragioni' per la compensazione delle spese di lite
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 4 settembre 2020, n. 18348.
In tema di spese giudiziali, le " gravi ed eccezionali ragioni ", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento.
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Rimborso delle spese generali: spetta automaticamente al difensore
Cassazione civile, sez. VI-5, ordinanza 27 luglio 2020, n. 15985
Il rimborso forfettario delle spese generali, costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e tale somma spetta automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, da ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla soccombente.
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Avvocato non comunica al cliente la sentenza sfavorevole? Esclusa la responsabilità professionale
Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 28 agosto 2020, n. 17974
La responsabilità dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta.
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ESECUZIONE DI BUONA FEDE - Frazionamento del credito in più azioni giudiziarie - Per esclusiva utilità del creditore - Aggravamento della posizione del debitore - Abuso del processo - Sussiste
ordinanza 18656, sezione Lavoro del 08-09-2020 (C.c. art. 1175, 1375)
Costituisce abuso del processo il frazionamento di uno - nella specie determinato dall'ordinanza di assegnazione) o più crediti già esistenti al momento dell'originaria azione contestuali o scaglionati nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione, che aggrava la posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Difensore - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Udienza preliminare - Compenso per la fase decisionale - Mancata liquidazione - Brevità dell’udienza - Annullamento - Sussiste
ordinanza 18791, sezione Sesta – 2 del 10-09-2020 (D.m. 10.03.2014 , n. 55, art. 12)
Deve ritenersi illegittimo il decreto che dopo l’udienza preliminare liquida il compenso al difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato senza considerare la fase decisionale, sul rilievo che la durata dell’udienza sarebbe stata troppo breve, dovendosi invece considerare che il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale, purché svolta in udienza che non sia di mero rinvio, rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere addirittura negato.
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Data di udienza - Avviso di trattazione - Omessa comunicazione - Almeno trenta giorni liberi prima dell’udienza - Sentenza - Nullità - Sussiste
ordinanza 18717, sezione Sesta – T del 10-09-2020 (D.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 31)
Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Compenso al difensore - Giudizi sul pagamento di somme di denaro - valore della controversia - Entità della domanda - Sussiste - Valore effettivo - Entità economica dell’interesse sostanziale perseguito dal cliente - Verifica - Sussiste
ordinanza 18942, sezione Sesta - 2 del 11-09-2020 (D.m. 10.03.2014, n. 55, art. 5)
Ai fini della liquidazione del compenso del difensore a carico del cliente deve ritenersi che nei giudizi sul pagamento di somme di denaro il valore della controversia sia determinato in base al valore corrispondente all’entità della domanda, il che tuttavia non esclude che il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia, così come determinato anche in ragione dell’entità economica dell’interesse sostanziale perseguito dal cliente.
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PEC: la mancata conoscenza del messaggio è irrilevante se l’avvocato non prova che non è colpa sua
Cassazione civile, Sez. III, sentenza 25 agosto 2020, n. 17662
In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico
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Avvocato - Parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di liquidazione del compenso per prestazioni professionali - Impugnazione dinanzi al giudice amministrativo - Interesse - Esclusione
T.A.R. Lombardia, 01 Settembre 2020. Pres. Di Benedetto. Est. Cozzi.
Non vi è interesse attuale e concreto all’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di liquidazione del compenso per prestazioni professionali rese, richiesto dall’avvocato ai fini della proposizione di una procedura monitoria, atteso che tale parere ha la sola funzione di precostituire la prova scritta necessaria per la proposizione di tale procedura e non è vincolante per il giudice civile
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Se la procura è invalida, sull’avvocato gravano le spese di lite
Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 3 settembre 2020, n. 18283
In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.
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Il deposito telematico degli atti processuali è tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 15 settembre 2020, n. 19163. (Cass. 27 giugno 2019, n. 17328; Cass. 8 novembre 2019, n. 28982).
Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, (convertito, con modificazioni, in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2) e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (convertito, con modificazioni, in L. n. 114 del 2014).
Il citato decreto-legge ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
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Patrocinio a spese dello Stato: legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore
Cass. Sez. VI 23/6/2020 n. 12320/2000
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione.
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Se cambia l’indirizzo dello studio del procuratore, la notifica non andata a buon fine è inesistente
Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 15 settembre 2020, n. 19113
In caso di notifica non andata a buon fine a causa della variazione dell'indirizzo dello studio del procuratore di parte appellata, si è al cospetto non già di una mera nullità della notifica ma di una vera e propria inesistenza, giacchè l'atto viene restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa», con conseguente impredicabilità di una rinnovazione iussu iudicis sanante con effetto ex tunc, ai sensi dell'art. 291 c.p.c
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Opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere di avviare la mediazione incombe sul creditore opposto
Cassazione civile, sez. un., sentenza 18 settembre 2020, n. 19596
Nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il giudice disponga la mediazione, è l’opposto a doversi fare parte diligente per avviare il procedimento e per coltivarlo diligentemente; in difetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato perché fondato su un’azione divenuta improcedibile, impregiudicata la facoltà per il creditore di depositare un nuovo ricorso per ingiunzione.
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Processo amministrativo: effetti della notifica del ricorso presso un indirizzo errato
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 settembre 2020, n. 5484.
La notificazione del ricorso di primo grado effettuato a un indirizzo errato è nulla (e non inesistente) in quanto per generale principio processuale, applicabile anche al processo amministrativo, l’errore nella individuazione del luogo in cui la notificazione dell’atto va eseguita, anche qualora sia privo di qualsiasi collegamento con il destinatario, configura una mera difformità dal modello legale e non attiene agli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (per mancanza o dell'attività di trasmissione o dell'attività di consegna) dell’atto né implica carenza materiale dello stesso.
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Processo telematico - Deposito dell’atto - Ricevuta di avvenuta consegna - Perfezionamento - Sussiste
ordinanza 19163, sezione Sesta - 1 del 15-09-2020 (D.L. 18.10.2012, n. 179, art. 16 bis) (L. 24.12.2012, n. 228, art. 1) (D.L. 24.06.2014, n. 90, art. 51)
Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda Pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia, come disposto dall’articolo 16 bis comma settimo, del decreto legge 179/12 (convertito, con modificazioni, in legge 221/12), inserito dall’articolo 1 comma 19, numero 2), della legge 228/12 e modificato dall’articolo 51, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 90/2014, (convertito, con modificazioni, in legge 114/14), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 155, commi 4 e 5, Cpc, il deposito e tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, del dm 44/2011, ove e invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
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Gratuito patrocinio - Richiesta di protezione internazionale - Rigetto della domanda - Revoca automatica del beneficio sulle spese - Esclusione - Prova del dolo o della colpa grave di chi agisce in giudizio - Necessità.
ordinanza 19094, sezione Sesta - 2 del 15-09-2020
Non basta il rigetto dell’appello sul diniego di protezione internazionale per revocare anche il gratuito patrocinio. Il provvedimento, infatti, è ammissibile solo quando è accertato che l’interessato ha agito in giudizio con dolo o colpa grave.
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Ingiunzione - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Mediazione obbligatoria - Onere a carico della parte opposta - Sussistenza - Motivi.
sentenza 19596, sezione Unite del 18-09-2020
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
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Opera professionale - Avvocato - Atto di accertamento dei crediti - Cliente - Ricognizione di debito - Esistenza del rapporto d’opera - «Quantum» del credito dell’avvocato - Prova - Sussiste
ordinanza 19707, sezione Sesta – 2 del 21-09-2020 (C.c. art. 1988)
Deve essere confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato nei confronti dei clienti laddove l’atto di accertamento dei crediti qualificato come ricognizione del debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, da cui deriva una relevatio oneri probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, dovendosi dunque ritenere dimostrati sia il rapporto d’opera professionale in relazione ai procedimenti e alle attività ivi analiticamente descritti sia il quantum del diritto di credito dell’avvocato.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Giudizio disciplinare - Provvedimento notificato dopo il primo gennaio 2015 - Emesso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati - Vecchio ordinamento - Impugnazione - Termine di trenta giorni - Sussiste
sentenza 19676, sezione Unite del 21-09-2020 (L. 31.12.2012, n. 247, art. 65)
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, previsto dall’articolo 61 della legge 247/12, trova applicazione per i provvedimenti notificati successivamente al primo gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del Cnf 2/2014; ciò in quanto la regola transitoria dettata dall’articolo 65, comma primo, della citata legge impedisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto della norma come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore del previsti regolamenti. Né assume rilievo, rispetto a tale ricostruzione del sistema, la circostanza che la decisione sia stata pronunciata dal consiglio dell’Ordine degli avvocati secondo il precedente ordinamento, anziché dal consiglio distrettuale di disciplina previsto dal nuovo ordinamento della professione forense.
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DIFENSORI
Oggetto: Elezione di domicilio - Difensore domiciliatario - Appartenenza al foro del luogo dove il legale è chiamato a svolgere il mandato - Mutamento del domicilio - Comunicazione alle controparti - Non sussiste
ordinanza 19754, sezione Sesta - 2 del 22-09-2020 (C.c. art. 47 ) (C.p.c. art. 141)
Nell’ipotesi in cui il difensore domiciliatario appartenga al foro del luogo in cui è stato chiamato a svolgere il suo mandato non risulta tenuto a comunicare alla controparte un successivo mutamento di tale domicilio, che si deve presumere noto alla medesima in quanto conoscibile consultando l’albo professionale.
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Avvocati - Gratuito patrocinio - Liquidazione dei compensi - Istanza presentata dopo la decisione - Decadenza - Esclusione - Motivi.
ordinanza 19733, sezione Sesta - 2 del 22-09-2020
Nessuna decadenza per l’avvocato che deposita l’istanza di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio dopo la decisione. Il fatto che il decreto di pagamento debba essere emesso contestualmente al provvedimento ha solo lo scopo di garantire una sollecita definizione delle procedure ma non incide sui diritti del professionista.
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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Notifica in proprio del difensore Indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario - Estratto dall’indice nazionale degli indirizzi Ini Pec - Piena legittimità - Sussiste
ordinanza 20039, sezione Prima del 24-09-2020 (D.l. 24.06.2014, n. 90, art. 52) (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16 sexies)
Deve ritenersi la piena legittimità di notifiche eseguite presso l’indirizzo Pec risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (Ini-Pec) istituito dal ministero dello Sviluppo economico, espressamente incluso fra i pubblici elenchi ex articolo 16 ter del decreto legge 179/12, laddove in materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’articolo 16 sexies del decreto legge 179/12, convertito con modificazioni dalla legge 221/12, come modificato dal decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/14, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo Pec risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’articolo 6 bis del decreto legislativo 82/2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio Ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri Ini-Pec, sia nel Reginde, di cui al dm 44/2011, gestito dal ministero della Giustizia.
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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Via posta elettronica certificata - Ultimo giorno utile - Ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema dopo le ore 21 - Perfezionamento per il mittente - Sussiste.
ordinanza 20005, sezione Sesta - 2 del 24-09-2020 (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16 septies) (D.l. 24.06.2014, n. 90, art. 45 bis)
Deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che ritiene inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo in quanto notificata per posta elettronica certificata oltre le ore 21 dovendosi tener conto della sentenza della Corte costituzionale 75/2019, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 16 septies 179/12, convertito con modificazioni nella legge 221/12, inserito dall’articolo 45 bis, comma 2, lettera b), del decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni, nella legge 114/14, nella parte in cui tale norma prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Ricorso per cassazione - Mancanza della procura speciale - Inammissibilità del ricorso - Raddoppio del contributo unificato a carico del difensore - Sussiste.
ordinanza 19998, sezione Sesta – 2 del 24-09-2020 (C.p.c. art. 83, 91, 365) (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 13) (L. 24.12.2012, n. 228, art. 1)
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura rilasciata al difensore, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato: pertanto, il difensore che ha firmato il ricorso sulla base della procura invalida va condannato alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
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La condotta del legale che omette di restituire al cliente la somma versatagli in deposito fiduciario configura un illecito permanente
Cass. S.U. n.14233 del 8/7/2020
La condotta del legale che omette di restituire al cliente la somma versatagli in deposito fiduciario configura un illecito permanente, in relazione al quale il momento in cui cessa la permanenza coincide con quello dell'indebita appropriazione e cioè con il momento in cui il professionista, sollecitato alla restituzione, nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di trattenerla, a cui è equiparabile la negazione di averla ricevuta, sicché è da tale momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'illecito, in applicazione analogica dell'art. 158 c.p.
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Avvocato – Compensi – Determinazione – Valore della domanda – Valore della somma attribuita al cliente
Cassazione civile, sez. VI, 11 Settembre 2020, n. 18942. Pres. Cosentino. Est. Dongiacomo.
è errato tener conto della somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Notifica della sentenza presso la pubblica amministrazione - Omessa indicazione del difensore - Illegittimità - Sussiste.
sentenza 20866, sezione Unite Civili del 30-09-2020 (C.p.c. art. 325)
A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non e idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.
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GRATUITO PATROCINIO
Oggetto: Istanza - Incremento patrimoniale reddito nucleo familiare - Somme a titolo di indennizzo per morte familiare - Natura - Condizioni.
sentenza 27234, sezione Quarta Penale del 01-10-2020 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 76)
Il discrimine tra entrate patrimoniali rilevanti ovvero non rilevanti nell'accezione di cui all'articolo 76 del Dpr. n. 115/02 sta non già nell'essere il reddito imponibile ovvero esente o soggetto a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva ma nella natura effettivamente reddituale o meno, nel senso che concorrono al reddito le somme percepite a titolo risarcitorio ove esse siano destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione dei redditi, mentre non costituiscono reddito nella diversa ipotesi in cui tendano a ristorare un pregiudizio di diversa natura.
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TRIBUTI - CONTENZIOSO
Oggetto: Spese processuali - Compensazione - Limiti.
ordinanza 21178, sezione Sesta - T del 02-10-2020 (C.p.c. art. 91, 92)
L’Agenzia delle entrate paga anche le spese processuali quando notifica una cartella di pagamento incompleta senza fornire in giudizio la versione integrale. Insomma, il giudice tributario può compensare i costi della causa con il contribuente solo per gravi ragioni.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Liquidazione della fase istruttoria - Limiti.
ordinanza 20993, sezione Sesta - 3 del 02-10-2020
Il giudice può liquidare le spese per la fase istruttoria anche se, di fatto, non c’è stata.