Giurisprudenza avvocati 30/4/2021
Dettagli della notizia
Giurisprudenza Avvocati (30/4/2021)
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Ricorso per cassazione - Deposito di copia conforme della decisione impugnata - Necessità
Cassazione civile, sez. I, 23 Marzo 2021, n. 8097. Pres. Campanile. Est. Terrusi.
Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo p.e.c. (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria.
Ai fini della procedibilità del ricorso, invece, nell’ipotesi in cui la controparte sia rimasta soltanto intimata, è necessario che il ricorrente depositi l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata entro l’udienza di discussione o l’adunanza in Camera di consiglio.
[Nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto improcedibile poiché il ricorrente ha dichiarato che il provvedimento del tribunale, depositato il 12 aprile 2019, era stato "comunicato al procuratore in primo grado a mezzo PEC in data 2 maggio 2019". Per contro, a fronte di ricorso notificato il 31 maggio 2019, non risulta depositata la decisione in copia analogica munita di asseverazione di conformità comprensiva della comunicazione di cancelleria nella data suddetta.]
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Avvocati - Spese giudiziali - Ben al di sotto della nota spese - Illegittimità - Sussiste.
ordinanza 9296, sezione Sesta – T del 07-04-2021
Il giudice non può liquidare «drasticamente» al di sotto della nota spese presentata dal legale. È sempre tenuto a dare spiegazioni e, soprattutto, deve tenere distinti i costi dei vari gradi di giudizio.
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Registro - Verbale di conciliazione - Prelievo fiscale - Limiti.
Cass. ordinanza 9400, sezione Tributaria del 09-04-2021 ((D.lgs. 546/1992, art. 36)
Il verbale di conciliazione giudiziale non rientra fra gli atti dell'autorità giudiziaria tassabili ai sensi dell'art. 8 della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, perché non costituisce un provvedimento del Giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi.
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Il domicilio digitale è prevalente rispetto alle altre forme di domiciliazione
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 23 marzo 2021, n. 8095
È sempre valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6-bis. In questo modo si è espressa la Suprema Corte di cassazione con l’ordinanza n. 8095/2021.
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Stalking giudiziario dell’avvocato: possibile l’interdizione dall’esercizio dell’attività forense
Cassazione penale, sezione V, sentenza 24 marzo 2021, n. 11429
Rischia l’applicazione della misura cautelare del divieto di esercitare l’attività forense (art. 290 c.p.p.) l’avvocato che promuove in modo sistematico e strumentale “incessanti e infondate azioni giudiziarie” nei confronti di uno stesso soggetto, potendo da detta condotta conseguire la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di stalking.
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È retroattivo l’esonero dalla formazione continua per gli avvocati sessantenni
Cassazione civile, sez. un., sentenza 12 aprile 2021, n. 9549
La causa di esonero introdotta dall'art. 11, c. 2, I. n. 31 dicembre 2012, n. 247 e conseguente al raggiungimento del sessantesimo anno di età, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull'obbligo deontologico di formazione continua dell'avvocato e sul connesso dovere deontologico, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza dell'obbligo di formazione continua dell'avvocato in relazione a periodi precedenti l'entrata in vigore della medesima disposizione, in quanto trova applicazione il regime transitorio di cui all'art. 65, c. 5 della legge n. 247/2012, nella parte in cui prevede che «Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.
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Avvocato - Rimborso forfettario delle spese generali - Mancata statuizione circa la loro debenza ovvero circa la percentuale rimborsabile - Spettanza nella misura del quindici per cento sul compenso professionale - Modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018 - Incidenza dell'espressione "di regola" di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 - Esclusione
Cassazione civile, sez. VI, 22 Gennaio 2021, n. 1421. Pres. Lombardo. Est. Oliva.
In tema di liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, secondo un'interpretazione che non può ritenersi mutata a seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2018, il quale ha modificato il d.m. n. 55 sopra citato, introducendo l'inderogabilità delle riduzioni massime, ma non anche degli aumenti massimi, che continuano ad essere previsti come applicabili "di regola". (massima ufficiale)
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Rapporti tra avvocato e cliente: le Sezioni Unite chiariscono la nozione di conflitto di interessi
Cassazione civile sez. un. - 12/03/2021, n. 7030. Pres. DI IASI, Rel. CRISCUOLO.
Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del vigente codice deontologico forense (già art.37 del codice deontologico forense approvato dal CNF in data 17 aprile 1996) non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, come quando, nell'ambito di una procedura esecutiva, chieda l'attribuzione di somme del proprio assistito senza sostanzialmente cessarne la difesa, potendo essere il conflitto anche solo potenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del CNF che aveva sanzionato un avvocato, il quale, con il patrocinio di un collega di studio, era intervenuto per il recupero di un proprio credito professionale nella procedura esecutiva iniziata contro il suo assistito, la cui difesa aveva affidato ad altro collega di studio, circostanza ritenuta sintomatica di una rinuncia solo fittizia al mandato).
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Cassazione civile, sez. VI, 31 Marzo 2021, n. 8942. Pres. Lombardo. Est. Grasso.
Avvocato - Difesa d’ufficio - Liquidazione dei compensi a carico dello Stato - Indagato o imputato irreperibile - Inerzia del professionista - Conseguenze
L’avvocato che abbia difeso d’ufficio l’indagato o l’imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato, ove consti che il medesimo professionista, incorso in colpevole inerzia e così venendo meno al dovere di diligenza qualificata (homo eiusdem condicionis ac professioni), abbia fatto trascorrere, prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio dello stesso, specie nel caso in cui si tratti di straniero senza fissa dimora e di dubbia o non facile identificazione, un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, tale da rendere vano il tentativo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Responsabilità disciplinare - Processo penale pendente - Procedimento disciplinare - Avente ad oggetto gli stessi fatti - Sospensione - Necessità - Non sussiste.
sentenza 9547, sezione Unite del 12-04-2021 (L. 31.12.2012, n. 247, art. 54)
In tema di procedimento disciplinare a carico dell’avvocato deve escludersi l’obbligo di sospensione in pendenza del processo penale a carico dell’incolpato avente ad oggetto gli stessi fatti, essendo prevista una sospensione di carattere facoltativo, solo qualora risulti assolutamente indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Organizzazioni di volontariato e Onlus - Contributo unificato - Esenzione - Non sussiste
sentenza 10013, sezione Unite del 15-04-2021 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 10)
Le organizzazioni di volontariato e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato non essendo ammessa un’interpretazione in via estensiva o analogica delle norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, le quali sono soggette al criterio di stretta interpretazione.
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NOTIFICAZIONI
Oggetto: AL PROCURATORE - Domicilio digitale - Notificazione dell’atto di appello - Notificazione presso l’indirizzo PEC comunicato al Consiglio dell’Ordine - Sentenza di primo grado - Copia digitale - Priva di certificazione di conformità all’originale - Raggiungimento dello scopo - Ritualità - Sussiste
ordinanza 10186, sezione Sesta - 2 del 16-04-2021 (C.p.c. art. 170, 330 ) (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16) (L. 17.12.2012, n. 221) (D.l. 24.06.2014, n. 90) (L. 11.08.2014, n. 114) (D.lgs. 07.03.2005, n. 82, art. 6 bis ) (C.p.c. art. 156 )
In materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’articolo 16 sexies del decreto legge 179/12, convertito con modificazioni dalla legge 221/12, come modificato dal decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/14, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo pec risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del decreto legislativo 82/2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultima è obbligato ad inserirlo sia nei registri Ini-Pec, sia nel ReGindE di cui al dm 44/2011, gestito dal ministero della Giustizia: ne consegue che deve ritenersi inammissibile in quanto tardivo l’atto di appello in quanto risulta rituale la notifica della sentenza di primo grado effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore della parte risultante da Ini-Pec, a nulla rilevando che la copia digitale della sentenza sia priva della certi?cazione di conformità all’originale cartaceo da parte del cancelliere, dovendosi comunque ritenere la notifica idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, poiché ha senz’altro prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e, quindi, il raggiungimento dello scopo legale della notifica, restando, in ogni caso, sanata, ai sensi dell’articolo 156, ultimo comma, Cpc.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Sanzioni disciplinari - Per minacce di iniziative stragiudiziali sproporzionate - Sussistono.
sentenza 10106, sezione Unite Civili del 16-04-2021
Rischia una sanzione disciplinare l’avvocato che minaccia iniziative giudiziali sproporzionate.
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NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - Parte difesa da più avvocati - Notifica della sentenza presso uno soltanto di essi - Idoneità della notifica a determinare il decorso del termine breve per impugnare - Sussistenza - Elezione di domicilio presso il difensore non destinatario della notifica - Rilevanza - Esclusione.
ordinanza 10129, sezione Prima Civile del 16-04-2021 (C.p.c. art. 325)
La notifica della sentenza a uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'articolo 325 Cpc, a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte, sicché all'eventuale elezione di domicilio, realizzata all'atto di costituzione in giudizio da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo e dunque nel caso di notifica effettuata presso lo studio del non domiciliatario decorre il termine breve.
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PREVIDENZA E ASSISTENZA
Oggetto: Gestione separata - Avvocato - Attività non abituale - Obbligo del pagamento dei contributi - Non sussiste.
sentenza 10267, sezione Lavoro del 19-04-2021
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) e anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
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Domicilio digitale: la notifica alla PEC dell’avvocato è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione
Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza 16 aprile 2021, n. 10186
Ai fini del termine breve di impugnazione la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo (ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria), dev'essere univocamente rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario e va, dunque, eseguita o nei confronti del procuratore della parte ovvero della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata, con la conseguenza che la notifica alla parte, senza espressa menzione, nella relata di notificazione, del suo procuratore quale destinatario (anche solo presso il quale quella è eseguita), non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
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Liquidazione delle spese processuali per l'attività istruttoria in appello
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 16 aprile 2021, n. 10206. Presidente Frasca. Relatore Tatangelo.
Ai fini della liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori, e segnatamente la produzione di documenti, in occasione dello svolgimento di altre fasi processuali (quali la fase introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo alla liquidazione della relativa voce di tariffa unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione abbia luogo esclusivamente e direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività, e ciò anche laddove vengano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero successivamente, con gli scritti conclusionali.
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Avvocati e processo amministrativo: le conseguenze in caso di redazione di atti troppo lunghi
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 13 aprile 2021, n. 3006
Nel caso di superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali, fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dello Stato 22 dicembre 2016, n. 167, può risultare opportuno, al fine di non “sorprendere” le parti in una fase caratterizzata dall’assenza di una applicazione sistematica da parte della giurisprudenza delle possibili conseguenze fissate dalla normativa per le condotte difformi, invitare le parti a riformulare le difese nei predetti limiti dimensionali, con il divieto di introdurre fatti, motivi ed eccezioni nuovi rispetto a quelli già dedotti, nel rispetto del principio di leale collaborazione di cui all’art. 2, comma 2, del c.p.a.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Avvocati - Sospensione cautelare esercizio - Truffa ai clienti - Pena - Tutela decoro della professione - Conforme.
sentenza 10740, sezione Unite Civili del 22-04-2021 (C.p. art. 380, 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, 244, 648 bis, 648 ter, 81)
La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
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Avvocato e procuratore - Controversia fra avvocato e cliente - Vicende personali dell’assistito - Apprese con l’espletamento del mandato - Divulgazione - Segreto professionale - Violazione - Sanzione - Sussiste
sentenza 10852, sezione Unite del 23-04-2021 (C.D.F. art. 28)
Sussiste la violazione del segreto professionale che legittima la sanzione disciplinare per l’avvocato che nella controversia contro l’ex cliente divulga vicende personali dell’assistito apprese durante il precedente espletamento del mandato, dovendosi ritenere tali anche le circostanze apprese dal legale dal contenuto degli atti di difesa di controparte.
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PPT: possibile comunicare l’impedimento del difensore con la PEC, ma bisogna fare attenzione.
Cassazione penale, sez. II, sentenza 13 aprile 2021, n. 13789
L’impedimento del difensore può essere rilevato anche d’ufficio, sicché lo stesso può essere tratto da ogni elemento disponibile, comunque lo stesso giunga alla conoscenza del giudice, dunque anche attraverso un atto trasmesso con modalità atipiche, ovvero con la posta elettronica; tuttavia, il deposito in cancelleria è una modalità di comunicazione “tipica”, che esonera il richiedente dall’onere di verificare che l’istanza giunga effettivamente a conoscenza del giudice; mentre la richiesta inviata tramite posta elettronica, essendo inquadrabile come “atipica”, non onera il giudice a prenderla in considerazione, se non quando la stessa sia portata a sua effettiva conoscenza.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Domanda di risarcimento del danno - Valore solo orientativo - Rimesso alla successiva indagine - Rigetto - Liquidazione delle spese - Valore della causa - Indeterminabile - Sussiste
ordinanza 10984, sezione Prima del 26-04-2021 (C.p.c. art. 91)
In caso di rigetto della domanda di risarcimento danni in cui l’attore accompagna le conclusioni con cui chiede la condanna al pagamento di un certo importo con la formula «o alla maggiore o minore somma ritenuta dovuta» la liquidazione delle spese di giudizio deve essere disposta sulla base dello scaglione delle cause dal valore indeterminato o indeterminabile, dovendosi ritenere che quando l’attore non abbia affatto operato nell’atto di citazione un’individuazione certa del danno richiesto, ma abbia solo indicato un valore orientativo, però rimesso alla successiva indagine ed accertamento giudiziale, il quale sia del tutto mancato in ragione del rigetto della domanda o, addirittura, della conclusione in rito del giudizio, allora la causa resta indeterminabile, ai fini della liquidazione dell’onorario predetto.
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SENTENZA
Oggetto: Redatto in formato elettronico - Firma digitale - - Copia - Coccarda e stringa - Sottoscrizione del giudice con firma digitale - Validità fino a querela di falso
ordinanza 11306, sezione Prima del 29-04-2021 (D.lgs. 07.03.2005 n. 82 art. 23)
Deve essere esclusa la nullità della sentenza di secondo grado per mancanza/insufficienza della sottoscrizione in calce alla sentenza da parte del presidente del collegio così come da parte del giudice relatore, laddove la sentenza impugnata è stata redatta dalla Corte d’appello in formato elettronico e sottoscritta sia dal giudice relatore sia dal presidente del collegio, ciò desumendosi fino a querela di falso dalla riscontrata presenza della coccarda e della stringa apposte su ogni pagina della copia su supporto analogico del documento informatico con cui è stata redatta la sentenza, laddove, in caso di mancanza della firma digitale, il sistema informatico impedisce il deposito telematico del documento e comunque non genera la copia recante coccarda e stringa, i segni grafici attestanti la presenza di una firma digitale.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Assistenza stragiudiziale -Danno emergente - Ripetibilità - Limiti
ordinanza 11468, sezione Seconda del 30-04-2021 ((D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 8) (C.p.c. art. 75)
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l’attivita svolta da un legale in fase precontenziosa, non potendosi condividere la giurisprudenza secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’articolo 75 disp att. Cpc, dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell’altra parte Con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande: ne consegue che tali spese non possono essere pretese nel procedimento instaurato ai sensi dell’articolo 28 della legge 794/92 e dell’articolo 14 del decreto legislativo 150/11.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Termine riassunzione - Procedimento disciplinare - Ordine - Definizione del processo penale - Termini.
sentenza 11419, sezione Unite Civili del 30-04-2021 (C.p.c. art. 297)
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale, previsto dall'aricolo 297, primo comma, Cpc, decorre dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio locale dell'Ordine della definizione del processo penale, al quale l'organo titolare dell'azione disciplinare è estraneo e dunque dall'acquisizione, da parte del Consiglio, della copia integrale della sentenza, recante l'attestazione della relativa irrevocabilità. Spetta all'incolpato, il quale eccepisca la decadenza per tardiva riassunzione, allegare e provare gli elementi di fatto che consentano di stabilire quando il Consiglio dell'ordine ha avuto conoscenza della definizione del processo penale.
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Il compenso per la fase istruttoria va liquidato anche in caso di CTU preventiva
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 28 aprile 2021, n. 11189
Anche nel vigore della tariffa forense ex DM 140/2012 va riconosciuto il diritto al compenso per la fase istruttoria nel procedimento di istruzione preventiva.
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Note scritte d’udienza – Art. 22 l. n. 77/2020 – Termine assegnato dal giudice – Inosservanza – Natura ordinatoria del termine – Deposito delle note entro la data d’udienza – Decadenza o inammissibilità – Non sussiste
Tribunale Roma, 23 Aprile 2021. Est. Coderoni.
Deve ritenersi ammissibile il deposito delle note scritte avvenuto nella stessa data dell’udienza, dal momento che il termine assegnato dal giudice ex art. 221 L. 77/20 non è dichiarato dalla legge perentorio e che, in assenza di espressa disposizione, non può essere introdotta una ipotesi di decadenza o inammissibilità, considerato che le note assolvono alla funzione di sostituire le deduzioni di udienza e che, pertanto, è sufficiente che le stesse pervengano entro la data di udienza.
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Le spese stragiudiziali sostenute dall'avvocato non vengono liquidate con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ.
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11468 30/04/2021
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa; ne deriva che non e' corretta affermazione secondo cui le spese legali dovute dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (Cass. S.U., 16990/2017 conf. 30732/2019).
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Illegittimo sostituire il difensore di fiducia per difficoltà tecniche del collegamento da remoto
Cassazione penale, Sez. I, sentenza 28 aprile 2021, n. 16120
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva respinto l’istanza di concessione della detenzione domiciliare avanzata da un detenuto, la Corte di Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il difensore non aveva potuto presenziare e svolgere l'attività difensionale a causa di un problema di collegamento telematico e per aver scelto illegittimamente il Tribunale di non considerare "indispensabile" la presenza del difensore di fiducia in ragione della "natura camerale" del giudizio - ha affermato che integra una nullità assoluta ed insanabile l’ingiustificata sostituzione del difensore di fiducia con quello d’ufficio in assenza delle ipotesi tassative previste dall'art. 97, c.p.p., nella specie operata per rimediare all'impossibilita', sopravvenuta ed imprevedibile perché determinata dal cattivo funzionamento del sistema di videoconferenza, di svolgere l'udienza da remoto alla presenza "a distanza" del difensore di fiducia, che in precedenza si era attivato per parteciparvi adeguandosi alle prescrizioni contenute nell'avviso di fissazione.
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Notifica citazione con PEC ad indirizzo errato: la nullità è assoluta
Cassazione penale, Sez. I, sentenza 2 aprile 2021, n. 12780
La Suprema Corte è ritornata sulla questione inerente alle conseguenze della notificazione del decreto di citazione inoltrato ad un indirizzo di posta elettronica certificata di difensore omonimo a quello nominato di fiducia, sebbene con indirizzo diverso.