Animazione grafica

In primo piano

Giurisprudenza avvocati 31/3/2021

Dettagli della notizia

Giurisprudenza Avvocati (31/3/2021)

- 1 -

Avvocato specialista per comprovata esperienza: requisiti e domanda da presentare
Consiglio Nazionale Forense, Nota 2 marzo 2021

È del 2 marzo 2021 la nota indirizzata ai Presidenti dei Consigli degli ordini degli avvocati con cui il CNF chiarisce i requisiti per ottenere il titolo di Avvocato specialista per comprovata esperienza.

- 2 -

Responsabilità avvocato: si deve valutare l’inerzia del cliente dopo l’interruzione del rapporto professionale
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 2 marzo 2021, n. 5683

Una volta che sia venuto meno il rapporto professionale senza che l'avvocato abbia intrapreso alcuna attività giudiziaria, il giudice di merito non può fare a meno di esaminare e di ponderare se e quali iniziative il cliente avrebbe potuto assumere; decidendo poi, in caso di totale inerzia da parte di quest'ultimo, come simile comportamento debba essere valutato ai fini della responsabilità professionale dell'avvocato, ove il rapporto si sia concluso.

- 3 -

Determinazione del compenso dell'avvocato in controversia di valore superiore ad euro 1.500.000
Corte di Cassazione, sez. I Civile, 2 marzo 2021, n. 5674.

La liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato, da effettuarsi alla stregua dei parametri sanciti dal D.M. n. 140 del 2012, ed in relazione all'attività professionale da lui svolta, nell'interesse del proprio cliente, in una controversia di valore superiore ad Euro 1.500.000,00, postula che l'operato del giudice, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.M., predetto, consenta di individuare le modalità di determinazione del concreto importo originario - ricompreso tra quelli minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente (fino ad Euro 1.500.000,00) - successivamente da incrementarsi, specificandosene il criterio concretamente adottato, in funzione dell'effettivo valore della controversia, della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

- 4 -

FALLIMENTO
Oggetto: Avvocato - Attività professionale - Liquidazione del compenso - per attività stragiudiziale - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione.
ordinanza 5672, sezione Prima del 02-03-2021

In materia fallimentare, l’avvocato che svolge attività professionale ha diritto anche ai compensi per l’attività stragiudiziale senza autorizzazione del giudice delegato. Sono sufficienti, infatti, lo svolgimento di compiti autonomi rispetto al processo e il via libera successivo del comitato dei creditori.

- 5 -

Costi per prestazioni di servizi - Momento dell'imputazione - Ultimazione della prestazione.
ordinanza 6122, sezione Quinta Civile del 05-03-2021

In tema di imposte sui redditi, il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale, senza che abbia rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento, a fronte di prestazioni unitarie eseguite nell'arco di due anni di imposta a fronte di prestazioni unitarie eseguite nell'arco di due anni di imposta.

- 6 -

Adottabilità - Difensori d’ufficio per i genitori in conflitto.
ordinanza 6247, sezione Prima Civile del 05-03-2021

In tema di procedimento per lo stato di adattabilità di un minore, la posizione di ciascun genitore risulta, in sé stessa, potenzialmente diversa da quella dell'altro, dandosi così luogo a una situazione di conflitto di interessi virtuale. Ne segue che la nomina del difensore d'ufficio deve procedere attraverso l’indicazione di difensori, a pena di nullità delle attività processuali svolte dal giudice nel contraddittorio con un unico difensore, portatore della difesa di due posizioni in conflitto.

- 7 -

AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Amministratore di sostegno - Decreto ingiuntivo contro l’assistito - Assenza di un rapporto legale-cliente - Revoca del decreto - Ammissibilità.
ordinanza 6197, sezione Seconda del 05-03-2021

Cade il decreto ingiuntivo dell’avvocato contro l’assistito di cui è amministratore di sostegno se manca un rapporto legale-cliente. In assenza di un effettivo mandato professionale tra le parti il difensore non può agire per il pagamento del compenso.

- 8 -

Ricorso per cassazione proposto da difensore esercente fuori circoscrizione - Notificazione del controricorso presso l'indirizzo P.E.C. indicato in ricorso - Validità - Limitazione di tale indicazione ai soli fini delle comunicazioni - Irrilevanza - Fondamento
Cassazione civile, sez. II, 12 Febbraio 2021, n. 3685. Pres. Gorjan. Est. Criscuolo.

La notificazione del controricorso è validamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal difensore di fiducia del ricorrente per cassazione esercente fuori giurisdizione, indipendentemente dalla limitazione di siffatta indicazione alle sole comunicazioni di cancelleria giacché, a seguito dell'introduzione dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modific., dalla l. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al "domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGindE - indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). (massima ufficiale)

- 9 -

SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Domanda riconvenzionale - Thema decidendum - Ampliamento - Scaglione di valore superiore - Applicazione - Attività difensiva - Liquidazione - Annullamento - Sussiste
ordinanza 6481, sezione Sesta – 1 del 09-03-2021 (D.m. 10.03.2014, n. 55, art. 2, 4) (C.p. art. 91 )

La domanda riconvenzionale non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula per certo con la domanda principale dell’attore, ma, se di valore eccedente a quest’ultima, può comportare l’applicazione dello scaglione superiore laddove la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all’avvocato una maggiore attività difensiva: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che liquida una somma non congrua al difensore antistatario assorbente la considerazione per cui il valore della causa andava determinato con riferimento alla somma pretesa, in primo grado, con la domanda riconvenzionale che è stata integralmente rigettata e che è stata, parimenti, reputata non accoglibile in sede di gravame.

- 10 -

Processo civile telematico – Deposito degli atti introduttivi – Effetti – Scopo dell’atto processuale – Opposizione allo stato passivo
Cassazione civile, sez. I, 02 Marzo 2021, n. 5674. Pres. Genovese. Est. Campese.

Il D.L. n. 179 del 2012, citato art. 16 bis, - inserito nella L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2, - pur prescrivendo la regola dell’obbligatorietà del deposito telematico per i soli atti endoprocessuali, non impedisce, in mancanza di una espressa sanzione di nullità, il deposito degli atti introduttivi in via telematica. Si è evidenziato che le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste per la realizzazione di un certo risultato, con la conseguenza che è irrilevante l’eventuale inosservanza della prescrizione formale se l’atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato. Alla luce di tale ragionamento, questa Corte, nella pronuncia in oggetto, ha concluso che essendo lo scopo di un atto processuale la presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata, e nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee dell’atto introduttivo di un giudizio di cognizione, si risolve in una mera irregolarità tutte le volte in cui l’atto sia stato inserito nei registri informatici dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero di Giustizia.
[La corte ha, dunque, ribadito, nella specie, il principio del raggiungimento dello scopo, atteso che la documentazione prodotta in giudizio dal creditore impugnante, pur depositata in forma cartacea e non telematica, era stata portata a conoscenza della controparte e del giudice, che aveva così potuto verificare la tempestività del deposito del ricorso L. Fall., ex art. 98.]

- 11 -

Il duplicato informatico non richiede l'attestazione di conformità
Corte di Cassazione, sez. II Civile, 17 marzo 2021, n. 7489.

Il duplicato informatico, identificabile mediante l'impronta informatica, non abbisogna di alcuna attestazione di conformità, diversamente dalla copia informatica, che viceversa la richiede.

- 12 -

Errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata al difensore
Cassazione civile sez. I - 24/02/2021, n. 5067. Pres. GENOVESE, Rel. SCALIA

In tema di ricorso per cassazione, l'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata al difensore non ne provoca la nullità, restando esclusa una insuperabile incertezza sull'identità di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo e nella stessa procura speciale.

- 13 -

Processo tributario - Variazione di domicilio - Difensore domiciliatario - Comunicazione - Notifica - Onere - Non sussiste - Conforme.
ordinanza 7320, sezione Quinta Civile del 16-03-2021 (D.lgs. 13.12.1992, n. 546, art. 17)

Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs, n. 546 del 1992, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione; tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art 12 del citato d.lgs., ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed e, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte.

- 14 -

Avvocati - Parcella - Richiesta di pagamento - Parere di congruità dell’Ordine - Obbligo del cliente di impugnarlo davanti al giudice amministrativo - Esclusione - Motivi.
ordinanza 7618, sezione Sesta - 2 del 18-03-2021

Il cliente che contesta la parcella dell’avvocato non è tenuto a impugnare al Tar il parere di congruità dell’Ordine. Il diritto soggettivo del professionista al compenso, infatti, non trova fondamento nell’atto amministrativo ma nell’attività effettivamente svolta e nel rapporto di patrocinio.

- 15 -

Il parere del Consiglio dell’Ordine sulla parcella rileva solo nel monitorio
Cassazione, sez. VI-2, ordinanza 18 marzo 2021, n. 7618

La rilevanza del parere del Consiglio dell’Ordine come prova concorrente del credito professionale si esaurisce nella fase monitoria ai fini della sola emissione dell'ingiunzione di pagamento, valendo nella successiva opposizione, ove contestato, quale mera dichiarazione asseverata ed unilaterale del difensore priva di valenza probatoria.

- 16 -

Attestazione di conformità del provvedimento impugnato - Difensore nominato nel precedente grado - Nomina di altro difensore - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso
Cassazione civile, sez. I, 18 Febbraio 2021, n. 4401. Pres. Valitutti. Est. Irene Scordamaglia.

E' improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e l'attestazione di conformità della copia analogica prodotta risulti sottoscritta, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva già conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore. (massima ufficiale)

- 17 -

PCT: procedibile il ricorso senza asseverazione autografa di relata e sentenza ricevute via PEC
Cassazione civile, Sez. VI - 3, ordinanza 18 marzo 2021, n. 7610

È sempre possibile, anche successivamente al deposito del ricorso per cassazione in cancelleria, l’asseverazione di conformità della relata di notifica e del provvedimento impugnato in riferimento a quanto disposto dall’art. 369 n. 2 comma 2 del codice di procedura civile, che sono state ricevute via PEC.

- 18 -

RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Termine breve - Notifica via Pec - Difensore costituito nel giudizio d’appello - Indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal Reginde - Sussiste - Inammissibilità
ordinanza 8095, sezione Prima del 23-03-2021 (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16 quater, 16 undecies)

La notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo posta elettronica certificata è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, e ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità ex articolo 16 undecies del decreto legge 179/12.

- 19 -

Notifica della sentenza - Al procuratore domiciliatario - Parte deceduta - Mancata comunicazione dell’evento - Legittimità della notifica - Sussistenza - Motivi.
ordinanza 8037, sezione Quinta del 23-03-2021

In materia processuale, è valida la notifica della sentenza al procuratore domiciliatario se il difensore non comunica che la parte è deceduta. L’interruzione del processo, infatti, non è automatica perché il legale che sceglie di non svelare la notizia continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato. Con la conseguenza che gli eredi non possono eccepire la nullità della notifica presso il domicilio eletto dal defunto.

- 20 -

Giudizio in Cassazione - Ricorso - Deposito della sentenza impugnata senza relata di notifica - Improcedibilità - Motivi.
ordinanza 8222, sezione Sesta - 3 del 24-03-2021 (C.p.c. art. 369, comma 2)

Nel processo civile è improcedibile il ricorso in Cassazione se la parte deposita copia della sentenza impugnata senza relata di notifica. La sanzione tuttavia non è applicabile quando il documento mancante è nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d’ufficio.

- 21 -

Notificazione di atti, per via telematica, a soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (cd. PEC) - Impossibilità per "casella piena" del destinatario - Perfezionamento - Modalità - Fattispecie.
ordinanza 8262, sezione Sesta Civile del 24-03-2021

Le notifiche indirizzate alla parte che possegga un domicilio digitale, o che comunque ne indichi uno nell'ambito di un processo civile, devono essere eseguite con preferenza presso di esso.

- 22 -

Spese di giudizio - Compensazione - Controvertibilità delle questioni - Sufficienza - Esclusione - Motivi.
ordinanza 8436, sezione Sesta - L del 25-03-2021 (C.p.c. art. 92)

In materia processuale, non basta al giudice affermare la controvertibilità delle questioni per compensare le spese di giudizio. Infatti, in assenza di una motivazione esplicita sulle gravi ed eccezionali ragioni, la giustificazione fornita dal giudice diventa tautologica e come tale inesistente.

- 23 -

Lite temeraria - Istanza di parte - Necessità - Sussiste
ordinanza 8441, sezione Sesta - L del 25-03-2021 (C.p.c. art. disp. att.)

La condanna al risarcimento per lite temeraria prevista dall’articolo 96, comma primo, Cpc presuppone sempre l’istanza di parte, anche nel caso richiamato dall’articolo 152 disp. att. Cpc, il quale, laddove fa salva la possibilità di applicare l’articolo 96 comma primo Cpc, nella ricorrenza delle relative condizioni, tra le quali l’istanza dell’altra parte, richiede che questa debba altresì assolvere all’onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.

- 24 -

DIFENSORI
Oggetto: GRATUITO PATROCINIO - Patrocinio a spese dello Stato - Istanza di distrazione del difensore - Rinuncia implicita al beneficio - Non sussiste
sentenza 8561, sezione Unite del 26-03-2021 (D.p.r. 30.05.2002 n. 115 art. 81, 136)

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento di ammissione, ai sensi dell’articolo 136 Tusg, può essere disposta solo qualora non sussistessero in origine o siano venute meno le condizioni reddituali oppure se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che dopo la soccombenza in giudizio della parte ammessa rigetta l’istanza di liquidazione del compenso al difensore revocando l’ammissione provvisoria dell’assistito al beneficio, dovendosi ritenere che la richiesta di distrazione costituisca l’espressione di un diritto del solo difensore che allo stesso spetta in virtù del fatto che egli ha erogato le somme necessarie alle spese e non può pregiudicare i diritti soggettivi del suo assistito non abbiente per la considerazione preliminare che egli è privo del potere di disporne.

- 25 -

AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Consigli degli ordini circondariali forensi - Svolgimento di due mandati consecutivi - Dimissioni volontarie - Rieleggibilità - Non sussiste.
sentenza 8566, sezione Unite del 26-03-2021 (L. 12.07.2017, n. 113, art. 3)

Deve ritenersi non rieleggibile l’avvocato al Consiglio locale dell’Ordine forense, dovendosi rilevare la tendenziale assolutezza del divieto di cui all’articolo 3, terzo comma, secondo periodo, della legge 113//17 che preclude la ripresentazione per l'elezione immediatamente successiva alla consiliatura in cui, anche se solo in parte, sia stato espletato il secondo mandato, non potendo incidere il profilo temporale, rappresentato dal fatto che, per effetto delle dimissioni volontarie, siano state esercitate le funzioni di consigliere per un periodo di anni pari a quello intercorso dalle dimissioni sino alla data della nuova consultazione.

- 26 -

Cancellato il profilo Facebook di un avvocato: è danno alla vita di relazione
Tribunale di Bologna, sez. II, ordinanza del 10 marzo 2021

Il Tribunale di Bologna interviene su un caso di richiesta di risarcimento dei danni per la cancellazione di un profilo social personale di un professionista e approfondisce il profilo della quantificazione del danno.

- 27 -

Processo telematico - Duplicato informatico - Attestazione di conformità - Esclusione
Cassazione civile, sez. II, 17 Marzo 2021, n. 7489. Pres. Manna. Est. Abete.

Il duplicato informatico, identificabile mediante l’impronta informatica, non abbisogna di alcuna attestazione di conformità, diversamente dalla copia informatica, che viceversa la richiede.

- 28 -

Vietato respingere il reclamo per il gratuito patrocinio solo per non aver pagato il contributo unificato
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 25 marzo 2021, n. 11474

Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato improcedibile un reclamo proposto da un detenuto avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza con cui veniva rigettata l'istanza di patrocinio a spese dello Stato, la Corte di Cassazione (sentenza 25 marzo 2021, n. 11474) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui la declaratoria di improcedibilità non e' consentita da alcuna norma di legge - ha in particolare affermato che nessuna norma del testo unico delle spese di giustizia consente di dichiarare la improcedibilità dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002, tantomeno per il mancato adempimento di incombenti di carattere fiscale connessi al ricorso alla giustizia penale, pena la violazione del principio costituzionale di effettività del diritto di difesa espresso dall'art. 24 della Costituzione.

- 29 -

Per provare la responsabilità dell’avvocato è sufficiente la prova del mandato
Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 31 marzo 2021, n. 8863

La dimostrazione di un incarico (ossia del contratto d'opera) è sufficiente a far sorgere obbligo del difensore di fornire assistenza, dovendo costui poi provvedere a farsi rilasciare procura ad agire, con la conseguenza che il cliente è sufficiente che dimostri di aver dato incarico ad agire (contratto d'opera).

- 30 -

Sanzione disciplinare all'avvocato difende se stesso e omette di dichiarare che il terzo pignorato aveva già pagato
Civile Sent. Sez. U Num. 8777 Anno 2021

Sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, in relazione alla responsabilità per l'illecito di cui agli artt. 9 e 50 del codice deontologico, già artt. 6 e 14 del previgente codice, per avere egli omesso di dichiarare, nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi in cui difendeva se stesso, la circostanza di fatto che il terzo aveva già pagato quanto dovuto al creditore prima della notifica dell'atto di pignoramento, in tal modo ottenendo l'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ.

- 31 -

Procura speciale – Erronea indicazione del codice fiscale della parte – Nullità della procura – Esclusione – Ragioni
Cassazione civile, sez. I, 24 Febbraio 2021, n. 5067. Pres. Genovese. Est. Scalia.

In tema di ricorso per cassazione, l'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata al difensore non ne provoca la nullità, restando esclusa una insuperabile incertezza sull'identità di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo e nella stessa procura speciale. (massima ufficiale)

- 32 -

NOTIFICAZIONI
Oggetto: Emergenza epidemiologica Covid-19 - Consegna di copia a mani proprie del destinatario - Divieto, sospensione o limitazione - Non sussiste
sentenza 11981, sezione Seconda del 29-03-2021 (C.p.p. art. 299 ) (D.L. 25.03.2020, n. 19, art. 1)

Deve essere ripristinata la misura cautelare della custodia in carcere dovendosi ritenere che l’istanza di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari non sia stata comunicata alle persone offese, dal momento che la normativa emergenza non ha vietato né limitato o sospeso le notifiche da eseguirsi mediante la consegna di copia a mani proprie del destinatario, in casi di urgenza.

- 33 -

AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Giudizio disciplinare - Sentenza - Consiglio nazionale forense - Componenti il collegio dichiarati ineleggibili - Sentenza disciplinare - Nullità - Non sussiste
sentenza 8777, sezione Unite del 30-03-2021 (C.p.c. art. 158, 159, 161)

Deve essere esclusa la nullità della sentenza che commina la sanzione disciplinare all’avvocato anche se fra la decisione e il deposito sono dichiarati ineleggibili quattro fra i componenti del Consiglio nazionale forense che ha pronunciato il provvedimento laddove l’invalidità della nomina, pur dichiarata, non fa venir meno gli atti compiuti, che restano validi essendo indifferente, per il sistema giudiziario, l’attribuzione del posto ricoperto ad uno o all'altro giudicante, salve le fattispecie di parzialità del giudizio.

- 34 -

Responsabilità dell’avvocato - Prova scritta della procura - Insussistenza - Rigetto della domanda - Annullamento - Conferimento dell’incarico - Dimostrazione - Sufficienza - Sussiste
ordinanza 8863, sezione Sesta - 3 del 31-03-2021 (C.c. 1325, 1392, 1703, 2725)

Nella controversia tra cliente e avvocato sulla responsabilità professionale del legale deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che conferma il rigetto della domanda ritenendo non provata la procura alle liti, avendo la parte formulato ad hoc una prova per testi inammissibile per il divieto ex articolo 2725 Cc, dovendosi invece ritenere che la dimostrazione di un incarico - ossia del contratto d’opera - sia sufficiente a far sorgere obbligo del difensore di fornire assistenza, dovendo costui poi provvedere a farsi rilasciare procura ad agire: ne consegue che per il cliente è sufficiente dimostrare di aver dato incarico ad agire senza che vi sia bisogno di allegazione di prova scritta ad substantiam, non venendo dunque in rilievo i limiti di prova testimoniale.

- 35 -

Avvocato e rimborso forfettario delle spese generali: irrilevante la mancata statuizione del giudice
Cass. sez. 2, n.1421 del 22/1/2021

In tema di liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, secondo un'interpretazione che non può ritenersi mutata a seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2018, il quale ha modificato il d.m. n. 55 sopra citato, introducendo l'inderogabilità delle riduzioni massime, ma non anche degli aumenti massimi, che continuano ad essere previsti come applicabili "di regola".

- 36 -

Compenso dell'avvocato d'ufficio in caso di indagato o imputato irreperibile
Corte di Cassazione, sez. VI Civile , 31 marzo 2021, n. 8942. Presidente Lombardo. Relatore Grasso.

L'avvocato che abbia difeso d'ufficio l'indagato o l'imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato, ove consti che il medesimo professionista, incorso in colpevole inerzia e così venendo meno al dovere di diligenza qualificata (homo eiusdem condicionis ac professioni), abbia fatto trascorrere, prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio dello stesso, specie nel caso in cui si tratti di straniero senza fissa dimora e di dubbia o non facile identificazione, un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, tale da rendere vano il tentativo.

- 37 -

Impugnazioni - Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Presupposti - Natura impugnatoria del giudizio - Necessità - Fattispecie
Cassazione civile, sez. II, 26 Febbraio 2021, n. 5426. Pres. Di Virgilio. Est. Oricchio.

I presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 sussistono solo allorché si è in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la debenza del predetto importo supplementare valorizzando la natura non impugnatoria del giudizio di reclamo innanzi alla Corte di appello avverso il provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un notaio da una Commissione regionale di disciplina). (massima ufficiale)

Documenti e link

Social

X