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Giurisprudenza Avvocati (al 28/2/2019)

Giurisprudenza Avvocati (al 28/2/2019)

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Giurisprudenza Avvocati (al 28/2/2019)

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Avvocato - Errori ed omissioni - Verso il cliente - Presupposti - Scelta della strategia processuale - Rilevanza del comportamento del professionista nel corso della lite - Condizioni - Fattispecie
Cassazione civile, sez. III, 22 Novembre 2018, n. 30169. Est. Francesca Fiecconi.

In tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite; pertanto, in relazione ad una causa che presenti un'elevata probabilità di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato l'incarico non può successivamente disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilità professionale ove esponga il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali cui lo stesso va incontro per la propria difesa e per quella della controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a una causa di opposizione a decreto ingiuntivo dal sicuro esito sfavorevole, aveva escluso la responsabilità professionale dell'avvocato il quale, pur avendo sconsigliato il cliente di svolgere l'opposizione, aveva accettato l'incarico in considerazione della sua impossibilità di onorare nell'immediato il debito, adoperandosi successivamente nel corso della lite per addivenire a una transazione, tuttavia non accettata dal cliente). (massima ufficiale)

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Avvocato - Onorari - Valore delle domande riconvenzionali - Rilevanza
Cassazione civile, sez. III, 29 Novembre 2018, n. 30840. Est. Giaime Guizzi.

Nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva. (massima ufficiale)

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Avvocati: liquidazione di onorari e diritti nei confronti del proprio cliente: rito speciale senza possibilità di mutamento di rito
Cassazione civile, sez. VI, 16 Gennaio 2019, n. 1023. Est. Scalisi.

Le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, ed a seguito dell’abrogazione della L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell’avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14 del anche in ipotesi che la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda.

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Avvocato - Giudizi disciplinari - Azioni esecutive fondate su titoli emessi in favore dello stesso avvocato e già adempiuti - Sentenza del giudice disciplinare applicativa della sanzione della radiazione - Apprezzamento circostanziato della rilevanza disciplinare e della gravità del fatto - Difetto motivazionale - Insussistenza
Cassazione Sez. Un. Civili, 29 Novembre 2018, n. 30868. Est. Uliana Armano.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, deve escludersi che sia affetta da anomalia motivazionale - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012 (applicabile "ratione temporis") - la sentenza del C.N.F. che, a fronte di una condotta del professionista consistente nella proposizione di più azioni esecutive fondate su titoli emessi nei confronti del medesimo debitore, e da questi già regolarmente adempiuti, abbia applicato la sanzione della radiazione dall'albo, avuto riguardo, per un verso, alla accertata violazione dei fondamentali doveri professionali connessa con l'assunzione di iniziative connotate da malafede e colpa grave e, per altro verso, alla rilevante entità delle somme concretamente incassate, alla pluralità delle azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso nel corso degli anni, alla gravità del pregiudizio provocato alla controparte e all'immagine della categoria, nonché, infine, al contegno successivo all'illecito, tradottosi nella restituzione di una parte soltanto del denaro indebitamente ricevuto.

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Notifica telematica - Nullità - Rimessione in termini
Cassazione civile, sez. I, 09 Gennaio 2019, n. 287. Est. Meloni.

Il notificante può essere rimesso in termini ex art. 153 c.2 c.p.c. solo se l’esito negativo del procedimento notificatorio è dipeso da un errore oggettivo, incolpevole e giustificabile. Tale non è la circostanza che, in altri processi, il medesimo convenuto sia stato utilmente raggiunto dalla notifica eseguita allo stesso indirizzo PEC non risultante dal ReGIndE.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Causa in cui è ammessa la difesa personale – Legale che si difende da solo – Mancata indicazione del titolo con cui intende partecipare al processo – Liquidazione delle sole spese e non degli onorari – Legittimità – Motivi.
ordinanza 1518, sezione Sesta - 2 del 21-01-2019

Non va liquidato l’onorario all’avvocato che si difende da solo se non emerge nel ricorso la qualità di difensore. Nei giudizi in cui è ammessa la difesa personale, infatti, è onere del professionista specificare a che titolo intende partecipare al processo perché la scelta incide anche sulla disciplina delle notificazioni.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Onorari – Liquidazione da parte del giudice – Parametri – Scostamento dal valore medio – Obbligo di motivazione del giudice – Liquidazione solo simbolica – Lesione del decoro della professione – Sussistenza.
ordinanza 1522, sezione sesta – 2 del 21-01-2019

Il giudice non può liquidare all’avvocato compensi molto al di sotto del minimo dei parametri perché non è consono al decoro della professione. Le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e il giudice è tenuto a specificare la scelta in caso di scostamento dai parametri medi senza mai assegnare somme che diventano solo “simboliche”.

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Giudizio di cassazione – Costituzione in giudizio dell’agenzie delle entrate – Utilizzo di una procura rilasciata da Equitalia a un avvocato del libero foro – Mancanza di autorizzazione ad hoc – Legittimità – Esclusione – Obbligo di farsi assistere dall’Avvocatura dello Stato – Sussistenza.
ordinanza 1992, sezione Quinta del 24-01-2019

L'estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia ai sensi dell'art.1 d. l. 193/16, conv. in l. 225/16 non determina interruzione dei processi pendenti né necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate Riscossione; - qualora il nuovo ente Agenzia delle entrate Riscossione si limiti a subentrare ex lege nel rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, esso può validamente avvalersi dell'attività difensiva espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente; - qualora invece il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l'onere, pena la nullità del mandato difensivo, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest'ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall'avvocatura dello Stato; - tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (arti, co.5^ ed 8^ d. l. 193/16, conv. in I. 225/16), sia in apposita e motivata deliberazione che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art. 43 r. d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 1.103/79).

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Deposito del ricorso in cancelleria – Successiva conciliazione fra le parti – Compensazione integrale delle spese di lite – Mancata disposizione contraria nel verbale – Sussiste
sentenza 2221, sezione Lavoro del 25-01-2019 (C.p.c. art. 91, 92)

Deve ritenersi legittima la compensazione integrale delle spese di lite non avendo le parti disposto diversamente nel verbale della conciliazione intervenuta dopo il deposito del ricorso dovendo la pronuncia dichiarare la cessazione della materia del contendere laddove nelle cause soggette all'applicazione del rito del lavoro la litispendenza si determina con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente e non con la notifica.

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PREVIDENZA E ASSISTENZA
Oggetto: Pensione di anzianità – Totalizzazione dei contributi – Avvocato – Cassa forense - Mancata cancellazione dell’albo – Diritto al trattamento - Non sussiste.
ordinanza 2225, sezione Lavoro del 25-01-2019 (L. 20.09.1980, N. 576, art. 3) (D.Lgs 02.02.2006, n. 42)

Non può essere accolta la domanda di pensione di anzianità indirizzata alla Cassa forense dell’avvocato che ha maturato i requisiti assicurativi e contributi grazie alla totalizzazione dei contributi Inps ma non ha provveduto alla cancellazione dall’albo laddove la disciplina della totalizzazione non ha in alcun modo lambito le regole di erogazione dei trattamenti pensionistici di anzianità proprie di ogni singolo ordinamento interessato dalla totalizzazione contributiva mentre non è configurabile un’abrogazione tacita ai sensi dell’articolo 15 delle preleggi della disposizione ex articolo 3, legge 576/80.

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DECRETO INGIUNTIVO
Oggetto: Pagamento integrale della somma portata – Successivo precetto – Pagamento spese processuali successive – Non sussiste.
ordinanza 2242, sezione Sesta – 3 del 28-01-2019 (C.p.c. art. 480)

Il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per la notificazione, dovendo, per tali spese, esperire semmai l’azione di cognizione ordinaria.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Sanzioni disciplinari – Per omessa diligenza nei confronti del cliente – Fattispecie.
sentenza 2755, sezione Unite Civili del 30-01-2019

Rischia una sanzione disciplinare l’avvocato che non avverte il cliente del rinvio di un’udienza nonostante la revoca del mandato. A prevalere è l’obbligo di diligenza verso l’assistito anche in fattispecie non tipizzate dal codice deontologico.

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Decreto di fissazione dell’udienza – Comunicazione al difensore dell’appellante – All’indirizzo Pec di uno dei due codifensori – Atto d’appello – Indicazione dell’indirizzo Pec dell’altro codifensore come destinazione delle comunicazioni di cancelleria – Irritualità – Sussiste
ordinanza 2942, sezione Lavoro del 31-01-2019 (C.p.c. art. 434, 435, 366, 136)

Deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello pronunciata nel processo del lavoro che ha improcedibile il gravame perché l’appellante non ha notificato il ricorso ex articolo 434 Cpc e il conseguente decreto ex articolo 435 Cpc alla controparte dovendosi ritenere irrituale la comunicazione di cancelleria del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ex articolo 435 Cpc avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei due codifensore laddove nell’atto d’appello è richiesto che le comunicazioni siano effettuate all’indirizzo Pec dell’altro che risulta dal Reginde, dovendo in tal caso il giudice concedere un altro termine per la notifica.

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Contratti della P.A. - Forma - Contratto di patrocinio - Determinazione del compenso - Delibera/determina di incarico - Atto di difesa sottoscritto dal difensore
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 18 Ottobre 2018. Pres, est. Maria Rosaria Pupo.

In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria. (cfr., da ultimo: Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 1830 del 25.01.2018 e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata).
In caso di incarico legale conferito da una Pubblica Amministrazione, qualora difetti la stipulazione del relativo disciplinare, la delibera/determina di incarico adottata dall’ente pubblico, in quanto indefettibile presupposto della procura rilasciata dalla P.A., concorre con essa e con l’atto di difesa sottoscritto dal difensore ad identificare il contenuto negoziale del contratto di patrocinio, sia dal punto di vista soggettivo, con l'identificazione del professionista da incaricare, sia da quello oggettivo, ove contenga disposizioni volte a disciplinare le modalità di svolgimento dell'incarico e/o la determinazione del compenso (ovvero dei criteri della sua determinazione).
In tal caso, in assenza di una specifica contestazione da parte del legale incaricato che precluda il perfezionamento dell'accordo su tali specifici aspetti, l'accettazione dell'incarico operata dal difensore con il concreto esercizio del mandato difensivo, mediante la redazione e sottoscrizione dell'atto difensivo, deve intendersi estesa anche agli atti che alla procura ad litem siano legati da una relazione di presupposizione necessaria.

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Avvocati stabiliti: cancellati dall’Albo se il titolo è rilasciato da un Ente non legittimato
Cassazione civile, sez. un., sentenza 6 febbraio 2019, n. 3516

Il titolo dell'avvocato che abbia conseguito l'abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla U.N.B.R., Ordine tradizionale Bucarest, organismo indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione europea. La conferma arriva dalla Cassazione con sentenza n. 3516 del 6 febbraio 2019.

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Trattenimento nel centro di permanenza temporanea – Udienza di convalida – Difensore di fiducia – Partecipazione – Necessità.
ordinanza 3345, sezione Prima del 05-02-2019 (D.L.gs. 25.07.1998, n. 286, art. 13)

L’effettiva nomina di un difensore di fiducia prima dell’udienza di convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero irregolare nel centro di permanenza temporanea rende necessaria la partecipazione del difensore che deve essere consentita mediante una puntuale specificazione e comunicazione del luogo e del tempo in cui si svolgerà l’udienza di convalida.

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Avvocato – Riscossione delle somme spettanti agli assistiti – Patto di quota lite – Ampio mandato professionale - Artifici e raggiri – Non sussiste.
sentenza 5787, sezione Seconda del 06-02-2019 (C.p. art. 640)

Deve ritenersi legittimo l’annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari e del sequestro preventivo a carico dell’avvocato indagato per truffa e autoriciclaggio per aver riscosso somme di denaro destinate ai suoi assistiti laddove l’ampio mandato ricevuto con il patto di quota lite lo legittimava a incassare le somme oggetto di pignoramento presso terzi, non configurandosi così gli artifici e i raggiri necessari affinché si configuri il reato ex articolo 640 ed escludendo di conseguenza il delitto ex articolo 648 ter.1 Cp.

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Tributi diretti – Cessione di studio professionale – Redditi diversi – Limiti.
ordinanza 3400, sezione Tributaria del 06-02-2019 (Tuir art. 67)

Nell’ambito della cessione di uno studio professionale solo la cessione della clientela è tassabile come reddito diverso. Da questa è necessario distinguere i corrispettivi per gli arredi, per il divieto di concorrenza per l’avviamento e, in generale, per gli obblighi di fare e di non fare.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Difensore d’ufficio – Liquidazione da parte dello Stato – Obbligo di dimostrare la totale non abbienza della parte – Necessità – Esclusione – Decreto ingiuntivo e precetto – Sufficienza.
ordinanza 3673, sezione Sesta - 2 del 07-02-2019 (D.p.r. 30-05-2002 n. 115, art. 82, 116)

Al difensore d’ufficio bastano decreto ingiuntivo e precetto per ottenere i compensi direttamente dallo Stato. Il legale, infatti, non è tenuto a dimostrare la totale non abbienza dell’assistito facendo verifiche bancarie o in conservatoria, posto che nessuna norma di legge impone l’espletamento puntiglioso di tutte le possibili attività.

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PROFESSIONI LIBERALI - AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Cancellazione dall’albo – Procedura – Audizione dell’interessato – Richiesta – Necessità – Sussiste.
sentenza 3706, sezione Unite del 07-02-2019 (L. 31.12.2012, n. 247, art. 17)

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, qualora rilevi la mancanza di un requisito necessario per l’iscrizione all’albo, prima di deliberare la cancellazione dell’iscritto, oltre all’obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, ha anche l’obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, in quanto il comma 12 dell’articolo 17 della legge 247/12 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) contiene una previsione diversa e specifica rispetto alla normativa sulla procedura disciplinare, richiamata dal comma 3 del medesimo articolo 17 solo in quanto applicabile.

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Avvocati: giudizi disciplinari e indipendenza del Consiglio
Cass. S.U. 24/1/2019 n.2084/2019

In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs. lt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio - in attesa della costituzione, al suo interno, di un'apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l'indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull'autonomia ed imparzialità di quest'ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato – Compenso al difensore – Giudizio di ottemperanza – Ricorso in opposizione – Notificato al ministero dell’Interno – Parte del processo presupposto – Condanna alle spese – Non sussiste.
ordinanza 3926, sezione Sesta – 2 del 11-02-2019 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 84)

Deve essere annullata con rinvio la sentenza che condanna alla rifusione delle spese nei confronti del ministero dell’Interno il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio nel giudizio di ottemperanza dinanzi al Tar sul rilievo che il ricorso in opposizione nel procedimento per la determinazione del compenso per il legale non sarebbe dovuto essere notificato a detta amministrazione, in quanto non tenuta alla liquidazione come invece il ministero della Giustizia, dovendosi ritenere che la notifica al ministero dell’Interno sia avvenuta soltanto per conoscenza in quanto parte del processo presupposto.

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PROVE
Oggetto: Sequestro probatorio - Truffa - Pc e documenti informatici - Delega di Pm a Finanza - Difensore di fiducia - Obbligo di comunicare facoltà di farsi assistere - Dlgs. 231 - Non sussiste.
sentenza 7003, sezione Seconda Penale del 13-02-2019 (C.p.p. art. 356, 370 ) (D.lgs. 08.06.2001, n. 231)

Nelle ipotesi di sequestro probatorio, l'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, sussiste solo in caso di sequestro eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria e che, in caso di sequestro preventivo, non sussista in assoluto l'onere di avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore avendo il legislatore previsto l'avviso soltanto in relazione agli atti di cui all'articolo 356 Cpp in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria. Con riferimento specifico al sequestro preventivo nel caso di responsabilità amministrativa della snc, il Dlgs. 231/01 «non contiene alcuna previsione specifica in materia di sequestro probatorio il che determina l'applicabilità dell'articolo 34 dello stesso disposto normativo che impone l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni del codice di procedura penale e del Dlgs. 271/89.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Compenso al difensore – Fase di trattazione – Mancato espletamento di prove orali e di consulenza tecnica d’ufficio – Sussiste.
ordinanza 4698, sezione Sesta – 2 del 18-02-2019 (D.m. 10.03.2014, n. 55, art. 4)

Deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che ha escluso il compenso al difensore per la fase di trattazione perché non durante il giudizio non sono state espletate prove orali né risulta disposta una consulenza tecnica d’ufficio, dovendosi ritenere che l’articolo 4, comma 5, lettera c) del decreto ministeriale 55/2014 includa nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori, tra le quali anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande: ne consegue che il giudice di rinvio dovrà accertare queste ultime se siano state o meno effettuate dal professionista

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Previdenza obbligatoria – Professionista iscritto ad albo professionale – Iscritto alla cassa autonoma di previdenza – Soggetto al solo contributo integrativo – Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS – Esclusione
Tribunale Cassino, 06 Dicembre 2018. Est. Giuditta Di Cristinzi.

I liberi professionisti iscritti ad albi sono assoggettati a tutela previdenziale a mezzo di forme autonome di previdenza obbligatoria, e solo nel caso in cui non sia possibile costituire tali forme autonome di previdenza i soggetti interessati devono ritenersi obbligati all’iscrizione alla gestione separata.
L’obbligo di iscrizione alla gestione separata opera solo nei casi in cui non sia possibile l’iscrizione alla Cassa autonoma, e non quando non sia prevista contribuzione, posto che deve ritenersi non operare nel nostro ordinamento un principio per cui ogni reddito deve essere assoggettato a contribuzione, ma piuttosto un altro, per il quale tutti devono avere una tutela previdenziale.

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COLPA PROFESSIONALE
Oggetto: Responsabilità professionale - Avvocato - Proposta - Transattiva rifiutata - Fattispecie
ordinanza 4740, sezione Terza del 19-02-2019 (C.p.c. art. 246)

Deve essere annullata con rinvio la sentenza di appello che esclude il risarcimento del danno per colpa professionale a favore del cliente laddove l’avvocato gli avrebbe sconsigliato di aderire a una proposta transattiva vantaggiosa dovendosi rilevare che, in presenza di una sola testimonianza e non sussistendo alcuna delle condizioni di incapacità a testimoniare, il giudice di merito non può limitarsi genericamente ad affermare che il teste non è attendibile, senza giustificare il perché di simile affermazione, salva la ultronea e inconferente considerazione relativa ai pretesi rapporti di amicizia con l’attore.

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DIFENSORI
Oggetto: Responsabilità civile della parte per affermazioni offensive contenute in scritti difensivi e rivolte contro il giudice della causa
sentenza 4733, sezione Terza del 19-02-2019 (C.c. art. 89)

La domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad affermazioni asseritamente offensive contenute in scritti difensivi e rivolte nei confronti del giudice che sta trattando la causa deve essere proposta in un separato giudizio; tale giudizio può essere intrapreso sia direttamente nei confronti del difensore sia della parte che questi rappresentava, posto che il difensore non è parte nel giudizio in cui gli scritti sono stati presentati e la parte è comunque civilmente responsabile di quanto il difensore scrive o afferma nello svolgimento dell’attività di patrocinio legale.

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FALLIMENTO
Oggetto: Passivo fallimentare – Credito dell’avvocato – Riguardante anche lo studio associato – Ammissione al passivo con privilegio – Esclusione.
ordinanza 5248, sezione Prima del 21-02-2019

Il credito dell’avvocato va ammesso al passivo senza privilegio se riguarda anche lo studio associato. Il ricorso presentato dalla figura professionale più eminente non cancella il fatto che le prestazioni abbiano interessato l’intera compagine

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PREVIDENZA E ASSISTENZA
Oggetto: Avvocato - Iscrizione a Cassa tedesca e italia - Obbligo contributivo - Sussiste.
sentenza 5376, sezione Lavoro del 22-02-2019

L'obbligo di versamento del contributo integrativo deriva non dall'iscrizione alla cassa, bensì dalla prestazione professionale resa e l'avvocato può ripeterlo nei confronti del cliente.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Difensore d’ufficio - Procedura esecutiva – Rimborso spese e compensi – A carico dell’erario – Sussiste
ordinanza 5609, sezione Seconda del 26-02-2019 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 82, 116)

In sede di liquidazione giudiziale dei compensi del difensore d’ufficio, quest’ultimo ha diritto al rimborso dei compensi relativi all’inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario dall’assistito ciò in quanto tale esperimento costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione del compenso ai sensi delle precitate norme, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti e onorari, non possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare fra quelli rimborsabili dall’erario.

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