Giurisprudenza Avvocati (al 30/09/2018)
Dettagli della notizia
NOTIFICAZIONI
Oggetto: Notificazione a mezzo Pec di provvedimento impugnabile - Elezione di domicilio fisico e non digitale - Invalidità della notifica telematica eseguita all’indirizzo digitale del domiciliatario (solo) anagrafico - Conseguenze - Inesistenza della notifica.
ordinanza 20946, sezione Terza del 22-08-2018 (C.p.c. art. 156)
Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo Pec quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista soltanto per i soli casi di nullità dell’atto.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Distrazione – Collegio difensivo – Attestazione che nessuno abbia riscosso gli onorari – Necessità – Sussiste.
ordinanza 21281, sezione Sesta - 3 del 29-08-2018 (C.p.c. art. 96)
Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali richiede l’attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta. Tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all’intero collegio difensivo.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Parametri forensi – Liquidazione entro il minimo tabellare – Necessità – Sussiste.
ordinanza 21487, sezione Seconda del 31-08-2018 (D.m. 10.03.2014, n. 55) (D.m. 20.07.2012, n. 140)
Deve ritenersi che il giudice resti tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal dm 55/2014, il quale non prevale sul dm 140/12 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché non è il dm 140/12 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il dm 55/2014, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere ne regolare le spese di causa.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Compensi - Tariffe forensi - Attività stragiudiziale - Accordo espresso - Mancanza - Non sussiste.
ordinanza 21482, sezione Seconda Civile del 31-08-2018 (C.c. art. 2233)
Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'articolo 2233 Cc. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Successioni – Valore della causa – Asse ereditario – Sussiste.
ordinanza 21495, sezione Seconda del 31-08-2018 (D.m. 08.04.2004, n. 127, art. 6)
Deve essere annullata con rinvio la sentenza che nell’ambito della controversia in materia di successioni liquida il compenso al difensore sulla mera base della quota contestata laddove risulta controversa la capacità del testatore, chiesta la dichiarazione di invalidità del testamento olografo, e dunque l’attività del legale non può dunque ritenersi limitata al giudizio di divisione, venendo in rilievo l’intero valore dell’asse ereditario.
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DIFFAMAZIONE - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - Esposto inviato al Consiglio dell’Ordine forense - Causa di non punibilità – Non sussiste.
sentenza 39486, sezione Quinta del 03-09-2018 (C.p. art. 595, 598)
La causa di non punibilità di cui all’articolo 598 Cp non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell’Ordine forense, in quanto l’autore dell’esposto non e parte nel successivo giudizio disciplinare e l’esimente di cui all’articolo 598 Cp attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Onorari di avvocato - Liquidazione per il giudizio di appello – Eccezione relativa alla nullità della notifica – Scaglione della lite come causa di valore indeterminabile – Applicabilità.
ordinanza 21613, sezione Sesta - 1 del 04-09-2018
L'onorario dell'avvocato per il giudizio di appello va liquidato come causa di valore indeterminabile se è eccepita la nullità della notifica. Lo scaglione della lite, infatti, deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire con l'impugnazione.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Giudizi per prestazioni previdenziali – Esenzione - dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali – Sottoscrizione della parte – Necessità – Sussiste.
sentenza 21962, sezione Lavoro del 10-09-2018 (C.p.c. disp. att. art. 152)
Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex articolo 152 disp. att. Cpc, sostituito dall’articolo 42, comma 11, del decreto legge 269/03, convertito nella legge 326/03, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l’interessato si impegna a comunicare, ?no a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
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PREVIDENZA E ASSISTENZA
Oggetto: Avvocato - Contributi soggettivi - Solidarietà - Cassa in attivo - Versamento - Sussiste.
sentenza 22076, sezione Lavoro del 11-09-2018
E' tenuto a versare i contributi soggettivi l'avvocato perché la circostanza che la cassa dell'ente di previdenza è in attivo non significa che la contribuzione di solidarietà assicura a tutti i professionisti la pensione minima adeguata.
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Avvocato e procuratore - Onorari - Parere del Consiglio dell'Ordine - Decreto ingiuntivo per compensi a professionista forense - Opposizione - Valutazione del merito della pretesa azionata - Necessità - Mancanza del parere dell'ordine professionale e di parcellaRilevanza - Limiti
Cassazione civile, sez. II, 05 Luglio 2018, n. 17655. Est. Cavallari.
In tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, la mancanza del parere dell'ordine professionale (non necessario, peraltro, quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante i diritti di procuratore stabiliti "ex lege" in misura fissa) e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti. (massima ufficiale)
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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Ricorso nativo digitale - Notificato a controparte a mezzo posta elettronica certificata – Mancata asseverazione di conformità all’originale con attestazione autografa del ricorrente – Deposito di copia analogica – Da parte del contro ricorrente -Autenticata dal difensore - – Improcedibilità – Non sussiste.
sentenza 22438, sezione Unite del 24-09-2018 (C.p.c. art. 369)
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge 53/1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’articolo 369 Cpc sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 82/2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: AVVOCATI – Pagamento dei crediti del cliente – Procura generale alle liti – Indicatario di pagamento – Riscossione – Possibilità – Sussiste.
sentenza 22544, sezione Terza Civile del 25-09-2018 (C.c. art. 1188)
L’avvocato può riscuotere i crediti del cliente anche se nella procura generale non è espressamente autorizzato ma è solo un indicatario di pagamento.
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Avvocato – Attività prestata in conflitto d’interessi – Utile al cliente – Retribuzione – Sussiste.
sentenza 23186, sezione Terza del 27-09-2018 (C.c. art. 1374, 1218, 1375, 1175, 1176)
Nel caso in cui l’avvocato presti la sua attività defensionale in conflitto d’interessi essa va retribuita se utile al cliente dovendosi ritenere che la violazione deontologica, a prescindere ed oltre alla rilevanza disciplinare, ed a prescindere dalla proposizione di azioni atte ad incidere sul momento genetico del contratto e sulla validità del vincolo contrattuale, può avere in ogni caso una rilevanza civilistica sotto il profilo dell’inadempimento contrattuale e dei conseguenti obblighi risarcitori, ove si accerti l’esistenza di un danno risarcibile, ma è possibile accertare la presenza dell’inadempimento anche senza pronunciare la risoluzione dell’intero contratto, implicitamente ritenendo l’inadempimento non di portata tale da travolgere tutto il rapporto e tutte le prestazioni eseguite.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Sistema previdenziale – Contributo soggettivo pieno – Per i cinque anni successivi al pensionamento – Sussiste.
ordinanza 23421, sezione Sesta - L del 27-09-2018 (L. 20.09.1980, n. 576, art. 10)
A tenore dell’articolo 10, comma 3, della legge 576/80, di riforma del sistema previdenziale forense, il contributo soggettivo è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all’albo degli avvocati (o all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) con la sola esclusione, dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, dell’obbligo del contributo minimo; soltanto dall’anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione il contributo è dovuto in misura ridotta.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Difensore - Obbligo di diligenza - Atto interruttivo prescrizione diritto del cliente - Contrasto di giurisprudenza - Responsabilità - Sussiste.
sentenza 23449, sezione Terza Civile del 28-09-2018 (C.c. art. 1176)
In materia di responsabilità professionale dell'avvocato, in caso di incertezza giurisprudenziale in ordine al computo del termine di prescrizione del diritto del cliente al risarcimento del danno, il mancato compimento di atti interruttivi, da parte del legale, con riferimento al termine prescrizionale più breve implica la violazione dell'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 1176, comma 2, c.c.
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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Notificazione telematica – Indirizzo di posta elettronica certificata - Tratto dall’albo degli avvocati – Perfezionamento – Sussiste.
sentenza 23620, sezione Unite del 28-09-2018 (D.l. 24.06.2014, n. 90, art. 52) (L. 17.12.2012, n. 221, art. 4, 16)
Deve ritenersi perfezionata la notifica effettuata via posta elettronica certificata laddove l’indicazione dell’elenco da cui è stato tratto l’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore della parte, vale a dire l’albo degli avvocati, non corrisponderebbe ai “pubblici elenchi” previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, della legge 221/12, di conversione del decreto legge 179/12, laddove la norma che impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l’indirizzo di posta elettronica risultante dagli elenchi Ini Pec ovvero presso il Reginde gestito dal ministero della Giustizia, certamente implica un riferimento all’indirizzo di posta elettronica risultante dagli albi professionali, atteso che, in virtù della prescrizione contenuta nell’articolo 6 bis del decreto legislativo 82/2005, commi 2 bis e 5, al difensore fa capo l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo all’ordine di appartenenza e a quest’ultimo è tenuto a inserirlo sia nel registro Ini Pec, che nel Reginde.