Giurisprudenza Avvocati (al 30/09/2019)
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Giurisprudenza Avvocati (al 30/9/2019)
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La notifica PEC è ammissibile anche per le sentenze del Giudice di Pace
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 19 luglio 2019, n. 19517
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 19517/2019 riassume la procedura di notifica via PEC di copie informatiche, cogliendo l’occasione per rimarcare l’irrilevanza della mancata attivazione del PCT presso il Giudice di Pace, che non è determinante per la notifica delle relative sentenze.
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Cassazione civile, sez. III, 3 settembre 2019, n. 21982
Poichè il professionista ha l'obbligo di astenersi dalle cause perse o infondate, l’avvocato deve dissuadere il cliente dall’esperire un’azione che risulti chiaramente inammissibile per assenza dei presupposti previsti dalla legge o completamente infondata. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 3 settembre 2019, n. 21982.
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Revoca del gratuito patrocinio: da valutare le variazioni del reddito avvenute dopo la dichiarazione
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 4 settembre 2019, n. 37007
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il G.I.P. del tribunale, nel rilevare che, in base alla situazione reddituale comunicata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, l’imputato risultava aver superato i limiti di reddito stabiliti dalla legge per usufruire del beneficio del c.d. gratuito patrocinio, la Corte di Cassazione (sentenza 4 settembre 2019, n. 37007) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il G.I.P. non aveva considerato l'intervenuta variazione di reddito e, in particolare, che nell'anno di interesse si era ridotto ad una soglia inferiore a quella prevista per l'ammissione al beneficio - ha invece ribadito che in tema di patrocinio a spese dello Stato sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, le quali comportino un ammontare inferiore del reddito gia' indicato e consentano, dunque, l'ammissione al beneficio dell'istante.
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Avvocato: doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente e onere di fornire la prova della condotta mantenuta
Cass. civ. Sez. III, Ord., 19-07-2019, n. 19520. Pres. AMENDOLA. Rel. VALLE.
Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, senza una plausibile spiegazione alternativa, aveva ritenuto l'avvocato esente da responsabilità, sebbene nel seguire i profili penalistici del protesto per tre cambiali subito dal proprio cliente, non gli avesse segnalato la necessità di richiederne la cancellazione, neppure informandolo sull'opportunità di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove si fosse reputato non professionalmente capace in tale ambito).
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Le parti private non possono effettuare notificazioni mediante PEC
Cassazione penale, sez. III, sentenza 5 settembre 2019, n. 37126
Nel processo penale non è consentito alle parti private inviare mediante posta elettronica certificata (PEC) atti di alcun genere, compresi l’atto di opposizione a decreto penale e la richiesta di rinvio per legittimo impedimento: ai sensi degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150, 151, comma 2, c.p.p., e della l. 17 dicembre 2012, n. 221, infatti, l’utilizzo della PEC è consentito, a decorrere dal 15 dicembre 2014, solamente per eseguire le comunicazioni di cancelleria alle persone diverse dall’imputato. Questo è quanto disposto dalla Cassazione penale con la sentenza n. 37126/2019.
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Patrocinio a spese dello Stato e istanza di liquidazione dopo la chiusura del giudizio di merito
Cassazione civile, 9 settembre 2019, n. 22448.
L'istanza di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, pur se presentata successivamente alla pronuncia definitiva nel giudizio di merito, è ammissibile atteso che non risulta soggiacere ad alcuna decadenza, atteso che l'art. 83, co. 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non prevede alcuna esplicita decadenza, con quanto invece disposto dall'art. 71 dello stesso DPR che, per l'istanza di liquidazione del compenso per l'ausiliario del giudice, prevede che la stessa debba essere proposta a pena di decadenza entro il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni.
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COLPA PROFESSIONALE
Oggetto: Avvocato – Causa avviata – Responsabilità del legale – Imperizia – Necessità – Sussiste.
ordinanza 21982, sezione Terza del 03-09-2019 (C.c. art. 1176)
Per invocare la responsabilità dell’avvocato è necessario dimostrare che, in applicazione del parametro della diligenza professionale, nell’adempiere all’obbligazione informativa nei confronti del cliente, egli abbia omesso di prospettargli tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l’utile esperimento dell’azione a causa dell’ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali ovvero di incuria ed imperizia, insuscettibili di giustificazione. Una volta avviato il processo, la responsabilità del legale è ravvisabile solo in caso di sua imperizia per aver violato o ignorato precise disposizioni di legge ovvero errato nei risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – Procedimento – Spese – Natura giudiziale – Non sussiste – Spese stragiudiziali – Sussiste.
ordinanza 21975, sezione Terza del 03-09-2019 (C.p.c. art. 696 bis) (D.m. 10.03.2014 , n. 55, art. 4, 20)
Le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex articolo 696 bis Cpc non hanno natura giudiziale: l’Atp preventiva, per quanto in parte “giurisdizionalizzata”, è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un’autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l’ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Spese di giudizio – Onorari – Liquidazione – In base al valore effettivo della controversia – Legittimità – Passaggio da un maggior disputatum al minor decisum – Merito della prestazione resa dal professionista – Irrilevanza.
ordinanza 22089, sezione Seconda del 04-09-2019
Gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base al valore effettivo della controversia anche se il cliente è convenuto in giudizio per un importo maggiore. È irrilevante, infatti, che il passaggio da un disputatum più elevato al minor decisum dipenda dall’efficacia della prestazione resa dal professionista.
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CONTENZIOSO - Patrocinio a spese dello Stato – Difensore – Compenso – Istanza – Entro la chiusura della fase – Decadenza – Non sussiste.
sentenza 22448, sezione Seconda del 09-09-2019 (L. 28.12.2015, n. 208, art. 1) (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 82, 83)
L’articolo 83 comma 3 bis del Dpr 115/02, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Avvocati – Controversia ereditaria – Liquidazione degli onorari – Lite sul titolo della successione – Liquidazione in base al valore della quota ricevuta – Esclusione – Onorari parametrari al valore dell’asse – Necessità.
sentenza 22455, sezione Seconda del 09-09-2019
Gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base al valore dell’eredità e non della quota ricevuta se si controverte anche sul titolo della successione. L’attività professionale del legale riguarda, infatti, tutti i beni relitti e l’intera massa deve costituire quindi il parametro di riferimento per l’esatta determinazione del compenso.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Criterio del disputatum – Limiti.
sentenza 22462, sezione Seconda del 09-09-2019 (C.p.c. art. 5, 10 ) (C.p.c. disp. att. art. 125)
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, infatti, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma attribuita non consegua ad un adempimento intervenuto, nei corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell’intera pretesa.
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LAVORO AUTONOMO E LAVORO SUBORDINATO
Oggetto: Professionista – Studio professionale – Prestazione – Eterodirezione – Intensità – Condizioni
sentenza 22634, sezione Lavoro del 10-09-2019 (C.c. art. 2094)
In relazione alla qualificazione come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale deve ritenersi che la sussistenza o meno della subordinazione debba essere verificata in relazione all’intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del professionista con quella dello studio, oppure eccedesse le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui.
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Onorari di avvocato – Difensore d’ufficio – Tentativo di riscossione dell’onorario direttamente dal cliente – Esito negativo – Liquidazione da parte del giudice – Anche degli onorari per l’attività di recupero – Legittimità.
ordinanza 22579, sezione Seconda del 10-09-2019 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 116)
Al difensore d’ufficio che ha tentato senza esito di riscuotere l’onorario dal cliente deve essere riconosciuto il compenso anche per l’attività di recupero.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Procedimento disciplinare - Sanzione - Impugnazione - Entrata in vigore del nuovo codice deontologico - Disciplina transitoria - Notifica all’incolpato successiva al nuovo regolamento - Termine di trenta giorni per l’impugnazione - Applicabilità.
sentenza 22714, sezione Unite del 11-09-2019
Il termine di trenta giorni per impugnare le decisioni del Consiglio dell’Ordine degli avvocati in materia disciplinare vale per le pronunce notificate dopo l’entrata in vigore del relativo regolamento. La disciplina transitoria, che prevede l’applicazione ai procedimenti in corso delle norme più favorevoli per l’incolpato, infatti, fa riferimento solo al codice deontologico
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Decreto di pagamento - Compenso del difensore - Opposizione - Documenti necessari alla decisione - Acquisizione - Potere dovere del giudice - Giudice - Sussiste.
ordinanza 22795, sezione Seconda del 12-09-2019
Nelle controversie di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia dalla disposizione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 150/11 si ricava che il giudice ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, essendo la locuzione «può» da intendersi non come mera espressione di discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita: ne consegue che sia escluso che siffatto potere-dovere vada limitato ad una mera integrazione documentale, solo quando - ed in quanto - sussistano in giudizio principi di prova in merito alla attività svolta dal patrocinante.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Soccombenza - Valutazione - Esito complessivo della lite - Necessità - Sussiste
ordinanza 22985, sezione Prima del 16-09-2019 (C.p.c. art. 91)
Deve essere cassata con rinvio la sentenza di secondo grado che addebita all’appellante le spese di giudizio pur riconoscendo la sostanziale fondatezza dell’impugnazione laddove la pronuncia di soccombenza risulta fondata non sul complessivo esito della lite ma su un elemento di per sé inidoneo ad incidere sulla dinamica processuale, vale a dire il fatto che la parte vincitrice nel giudizio di primo grado abbia notificato all'odierna ricorrente un precetto per un importo minore rispetto a quello cui liquidato in suo favore dalla sentenza di primo grado, laddove detta condotta non implica rinuncia tacita alla maggiore somma liquidata in suo favore dalla sentenza di primo grado, attesa la facoltà di richiedere successivamente la differenza tra la somma portata in precetto e l’ulteriore importo liquidato dal primo giudice: ne consegue che l’appellante ha dovuto proporre l’impugnazione per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Credito professionale - Recupero - Controversia - Riti applicabili - Giudice monocratico - Passaggio dal rito sommario a quello ordinario - Tribunale in composizione collegiale - Competenza - Sussiste.
sentenza 23259, sezione Seconda del 18-09-2019 (D.Lgs 01.09.2011, n. 150, art. 14) (L. 13.06.1942, n. 794, art. 28)
È nulla la sentenza del tribunale in composizione monocratica pronunciata nella controversia sulla liquidazione del compenso dell’avvocato laddove nel disporre il mutamento del rito, con passaggio dal rito sommario al rito ordinario in ragione della complessità dell’istruttoria da compiere, applica le regole di tale ultimo rito e assegnando perciò i termini di cui all’articolo 183 Cpc e fissando l’udienza davanti a sé, laddove invece la competenza è del tribunale in composizione collegiale non potendosi ignorare l’effetto innovativo della disciplina recata dall’articolo 14 del decreto legislativo 150/11 nei confronti di tutti i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari di avvocato, ricondotti al modello dei procedimenti sommari di cognizione, integrato dalla nuova disciplina speciale.
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DIFENSORE
Oggetto: Assistito recluso - Introduzione del personal computer nel carcere - Condizioni
sentenza 38609, sezione Terza del 18-09-2019 (L. 26.07.1975, n. 354, art. 18) (D.p.r. 30.06.2000, n. 230, art. 37)
Deve ritenersi che nessuna norma vieti espressamente che il difensore effettui i colloqui in carcere con il suo assistito con l’ausilio di strumenti informatici come il personal computer trattandosi evidentemente di una modalità di esecuzione del colloquio che può essere presa in considerazione verificandone la compatibilità con le parallele esigenze di sicurezza sottese all’imposizione della restrizione custodiale, essendo la questione centrale non tanto stabilire in astratto se il difensore possa entrare o meno in carcere con il suo personale computer, ma piuttosto verificare in che termini possa dispiegarsi in concreto il diritto di difesa, le cui modalità di esercizio devono necessariamente adattarsi al peculiare contesto ambientale in cui si svolge il colloquio con la persona assistita: ne consegue che devono essere adeguatamente illustrate dal difensore le ragioni che rendano realmente indispensabile l’ausilio di strumentazione informatica durante il colloquio.
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Proposta di concordato preventivo - Presentata da un avvocato - Su incarico del cliente - Dichiarazione di fallimento - Insinuazione tardiva al passivo da parte del professionista - Ammissibilità - Esclusione - Fini dilatori dell’iniziativa - Perdita del compenso - Sussistenza.
ordinanza 23272, sezione Sesta - 1 del 18-09-2019
L’avvocato perde l’onorario se la proposta di concordato preventivo elaborata su incarico del cliente ha solo fini dilatori. Il professionista, infatti, quando manca l’autorizzazione del giudice delegato, ha l’obbligo di informare la parte del probabile esito negativo dell’iniziativa e di dissuaderla anche nel corso dello svolgimento dell’attività.
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DIFENSORI
Oggetto: Contratto di patrocinio - Nullità - Effetto sulla procura alle liti - Non sussiste - Ius postulandi - Sussiste.
sentenza 23335, sezione Terza del 19-09-2019 (C.p.c. art. 82)
La distinzione tra contratto di patrocinio e procura alle liti fa sì che l'invalidità del primo non si riverberi necessariamente sulla seconda e, dunque, non privi il difensore dello ius postulandi per la parte che si difende in un giudizio. La procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è infatti insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al mandato: la nullità del contratto di patrocinio, pertanto, non toglie al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura.
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Lite temeraria - Condanna - Nei confronti di chi cita in giudizio un soggetto sbagliato - Legittimità - Parte convenuta rimasta silente prima del giudizio - Irrilevanza.
ordinanza 23341, sezione Terza del 19-09-2019 (C.p.c. art. 69)
In materia processuale, è legittima la condanna per lite temeraria chi cita in giudizio il soggetto sbagliato anche se questo è rimasto silente prima della causa. La parte attrice, infatti, è tenuta a verificare il titolare passivo della pretesa prima di intraprendere una controversia e, soprattutto, non deve persistere nella domanda senza avere accertato la posizione del convenuto.
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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Promiscua mescolanza dei motivi - Cumulati e rubricati indistintamente - Aspecificità - Inammissibilità.
sentenza 38676, sezione Seconda del 19-09-2019 (C.p.p. art. 606)
In tema di ricorso per cassazione la promiscua mescolanza dei motivi di ricorso, se cumulati e rubricati indistintamente, rende l’impugnazione assolutamente aspecifica laddove, non potrebbe oggi ritenersi del tutto irrilevante l’aspetto grafico e formale dell’articolazione dell’atto di ricorso in paragrafi ed altre sottopartizioni, atteso che il protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale, sottoscritto il 17 dicembre 2015, prevede che i vizi di legittimità devono essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell’articolo 606 Cpp ed esso va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo e la sua violazione può confermare la valutazione d’inammissibilltà per difetto di specificità del ricorso.
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Processo penale - Istanza di rinvio dell’udienza - Per legittimo impedimento - Nomina del difensore di fiducia inviata a mezzo pec - Ammissibilità - Eclusione.
sentenza 38665, sezione Prima del 19-09-2019
Va respinta l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento se la nomina del difensore di fiducia è inviata a mezzo pec. La trasmissione telematica, infatti, garantisce solo la provenienza della missiva ma non l’originalità della firma del documento allegato che è spedito in semplice copia.
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IRAP
Oggetto: Studio professionale grande - Obbligo al versamento dell’imposta - Limiti.
sentenza 23847, sezione Tributaria del 25-09-2019
Non è tenuto al versamento dell’Irap il professionista anche se ha uno studio molto grande e versa compensi alti ai collaboratori esterni.
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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Credito professionale - Recupero - Controversia - Riti applicabili - Ingiunzione - Opposizione - Con citazione e non con ricorso - Entro quarantacinque giorni dall’ingiunzione - Sussiste
sentenza 24069, sezione Seconda del 26-09-2019 (D.lgs 01.09.2011, n. 150, art. 14) (L. 13.06.1942, n. 794, art. 28)
L’opposizione ex articolo 645 Cpc avverso l’ingiunzione chiesta ed ottenuta dall’avvocato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 28 della legge 794/42, 633 Cpc e 14 del decreto legislativo 150/11, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis Cpc e della integrativa disciplina speciale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 150/11, e da reputare utilmente esperita qualora l’atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni - di cui all’articolo 641 Cpc - dal dì della notificazione dell’ingiunzione di pagamento; in simile evenienza, ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, del decreto legislativo 150/11, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto; in simile evenienza, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, del dlgs 150/11, il giudice adito con l’opposizione dispone con ordinanza il mutamento del rito.
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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Notificazione a mezzo posta elettronica certificata - Indirizzo del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde) - Validità - Notifica avvenuta presso altri indirizzi di posta certificata del destinatario - Nullità.
ordinanza 24110, sezione Sesta - 1 del 27-09-2019 (C.p.c. art. 160, 149 bis ) (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16 ter)
In tema di notificazione a mezzo pec, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis Cpc e dell’articolo 16 ter del decreto legislativo 179/12, introdotto dalla legge di conversione 221/12, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal ministero della Giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro: ne consegue la nullità della noti?ca eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.
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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato - Istanza - Consiglio dell’Ordine forense competente - Rigetto - Ricorso per cassazione - Suprema corte - Provvedimento - Non sussiste - Riproposizione al magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato - Sussiste.
ordinanza 24111, sezione Civile - 1 del 27-09-2019 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 93, 96 112, 124, 126)
La Corte di cassazione non provvede mai sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dal momento che la valutazione e la decisione sull'istanza di ammissione al beneficio coinvolge valutazioni di merito che sono incompatibili con le funzioni di legittimità: ne consegue che, ove l’interessato intenda proporre ricorso per cassazione, e il Consiglio dell’Ordine forense competente, ossia quello del luogo ove ha sede non già la Corte di cassazione, bensì il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, non abbia accolto l’istanza, essa va riproposta per l’appunto al magistrato che, ivi, ha emesso il provvedimento impugnato.
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Cassa di previdenza e assistenza forense
Cass. Lavoro n. 13517 del 20/5/2019
In materia di previdenza forense, il potere attribuito alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ex art. 2 della l. n. 319 del 1975, di verificare la sussistenza di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione non può essere esercitato oltre il quinquennio antecedente all'accertamento, dal momento che l'esistenza di protratti periodi di verificata incompatibilità non può non incidere sulla continuità dello svolgimento della professione, continuità che rappresenta un elemento indefettibile ai fini della revisione periodica degli iscritti all'albo e che soggiace al predetto limite temporale.