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Giurisprudenza Avvocati (al 30/4/2019)

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Giurisprudenza Avvocati (al 30/4/2019)

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Processo civile – Impugnazione – Notifica della sentenza di appello con modalità telematiche – Attestazione della conformità dell’analogico al digitale – Onere del difensore – Improcedibilità
Cassazione civile, sez. VI, 19 Febbraio 2019, n. 4764. Est. Scrima.

Qualora la notifica della sentenza di appello sia avvenuta con modalità telematiche, il difensore - sia che abbia ricevuto la notifica della sentenza sia che abbia egli stesso provveduto a tale notifica - ben può attestare la conformità dell’analogico al digitale degli atti di cui dispone per procedere agli adempimenti richiesti, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c.

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Domanda di garanzia – Nei confronti dell’ex amministratore – rigetto della domanda – Compensazione delle spese di lite – Ammissibilità – Esclusione.
sentenza 6292, sezione Sesta-2 del 04-03-2019

Il giudice non può compensare le spese di lite se la domanda di garanzia contro l’ex amministratore è stata respinta. Ai fini della soccombenza, infatti, è irrilevante che l’attore non abbia proposto la richiesta di risarcimento direttamente contro il terzo.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Contributo unificato – Obbligo di versamento anche per le onlus – Sussistenza – Parte soccombente - Obbligo di restituzione del contributo – Anche senza menzione da parte del giudice – Sussistenza.
ordinanza 6434, sezione sesta (T) del 06-03-2019

La parte soccombente deve rimborsare il contributo unificato alla vincitrice anche se il giudice non lo menziona. Al versamento del contributo, peraltro, sono sempre tenute anche le onlus perché le esenzioni sono legate all’oggetto della causa e non al soggetto che agisce in giudizio.

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Retribuzione – Aziende sanitarie locali – Dirigenti avvocati – Fattispecie
ordinanza 6553, sezione Lavoro del 06-03-2019

Deve ritenersi legittimo il mancato riconoscimento ai dirigenti avvocati delle aziende sanitarie locali del premio per la prestazione individuale nel caso in cui la causa è vinta dall’amministrazione ma il giudice decide di compensare le spese di lite, non potendo la contrattazione decentrata derogare a quella di livello nazionale.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Diritto al compenso – Conferimento della procura ad litem – Insufficienza.
ordinanza 6905, sezione Seconda Civile del 11-03-2019 (C.c. art. 1294)

Il rilascio della procura ad litem non dimostra il conferimento dell’incarico e non fa scattare il diritto al compenso da parte dell’avvocato. Ma non solo. Ad escludere il mandato possono essere vagliate dal giudice delle testimonianze.

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Intercettazioni telefoniche - Avvocato e cliente - Procedimento unitario poi frazionato - Diversi reati - Utilizzabilità delle intercettazioni - Segreto professionale - Sussiste.
sentenza 10893, sezione Sesta Penale del 12-03-2019 (C.p.p. art. 266, 270, 271)

Pur se il procedimento si apre per un reato e successivamente si fraziona a causa della eterogeneità delle ipotesi delittuose e dei soggetti indagati, sono utilizzabili le intercettazioni telefoniche tra l'avvocato e il suo assistito. Inoltre, la divulgazione del legale dei contenuti della conversazione intercettata integra la deroga prevista dall'articolo 271, comma 2, Cpp (divieti di utilizzazione) valendo al di là della «veste procedimentale dell'atto» e non conta la mancata espressa manifestazione del legale di rinunciare al segreto professionale.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Onorari professionali – Liquidazione da parte del giudice – Adeguamento degli onorari al valore effettivo della causa – Ammissibilità.
ordinanza 7627, sezione Sesta - 2 del 18-03-2019

In tema di onorari di avvocato, nei rapporti tra legale e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito. Ne consegue che il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata.

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CONTRATTI D'OPERA
Oggetto: Indebito arricchimento - pubblica amministrazione committente – Risparmio di spesa – Perdita patrimoniale del professionista – Tariffa professionale – Parametro di valutazione – Sussiste
sentenza 7566, sezione seconda del 18-03-2019 (C.c. art. 2041, 1226)

Qualora debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa per lo svolgimento di un’attività professionale, la quantificazione può essere effettuata utilizzando la tariffa professionale come parametro di valutazione, per desumere, in via generale, il risparmio conseguito dalla pubblica amministrazione committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato – Difensore - Riduzione di legge del compenso - Limitata complessità dell’attività svolta e delle questioni dibattute – Sussiste.
sentenza 7560, sezione Seconda del 18-03-2019 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 130)

Deve ritenersi legittima la sentenza di appello che non è incorsa nella violazione dell’articolo 130 del testo unico delle spese di giustizia laddove ha correttamente ridotto alla metà il compenso per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come quantificato in base alla limitata complessità dell’attività svolta e delle questioni dibattute, sulla base delle somme liquidate in sentenza a titolo di risarcimento del danno, non essendo vincolato all’importo richiesto in domanda e non potendo comunque rilevare che le richieste avanzate dai danneggiati fossero state solo parzialmente accolte per escludere la riduzione di legge.

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CONDOMINIO
Oggetto: Amministratore – Nomina – Delibera illegittima – Procura conferita all’avvocato – Validità – Motivi.
ordinanza 7699, sezione Sesta - 2 del 19-03-2019 (C.c. art. 1137)

In materia condominiale è valida la procura conferita all’avvocato dall’amministratore di condominio nominato con delibera illegittima. Fino all’avvenuta sostituzione, infatti, il gestore continua a esercitare i poteri di rappresentanza di tutti i comproprietari.

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Avvocato distrattario – Liquidazione degli onorari – Successiva riforma della sentenza – Richiesta di restituzione delle somme – Credito liquido - Giudice competente – Quello del luogo di domicilio del creditore – Sussistenza – Necessità di ulteriori accertamenti – Esclusione.
ordinanza 7722, sezione Sesta - 3 del 20-03-2019

Spetta al giudice del domicilio del creditore decidere sulla restituzione degli onorari liquidati all’avvocato distrattario. Con la riforma della sentenza di condanna il debito del legale riveste il carattere della liquidità senza necessità di ulteriori accertamenti.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Deposito di copia non autenticata della decisione impugnata - In “ambiente digitale” – Conseguenze.
sentenza 8312, sezione Unite del 25-03-2019 (C.p.c. art. 369)

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo Pec priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 82/2005. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio nell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata. I medesimi principi si applicano all’ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata - e del corrispondente messaggio Pec con annesse ricevute - senza attestazione di conformità del difensore ex articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore ex articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto legge 179/12, convertito dalla legge 221/12 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio. I deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio. La comunicazione a mezzo Pec a cura della cancelleria del testo integrale della decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di verificare d’ufficio la tempestività dell’impugnazione, mentre per quanto riguarda l’autenticità del provvedimento si possono applicare i suindicati principi, sempre che ci si trovi in “ambiente digitale”.

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DIFENSORE
Oggetto: Notifica - Atto . Via Pec - Mancato inserimento indirizzo Pec avvocato nel Regind - Validità - Sussiste.
sentenza 13729, sezione Terza Penale del 29-03-2019 (C.p. art. 609 bis, quater)

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (ad. pec), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, camma 6, Dl. 179/12 nel caso in cui detta notificazione non risulti possibile per mancato inserimento dell'indirizzo pec nel registro generale degli indirizzi di cui all'articolo 7 del Dm. 21 febbraio 2011, n. 44. In tema di reati sessuali, non osta al riconoscimento dell'attenuante speciale della minore gravità, di cui all'art. 609 bis, terzo comma,e 609 quater, quarto comma cod, pen., il compimento di singole condotte illecite in danno di plurime persone offese, ne' la occasionale e non significativa reiterazione delle condotte nei riguardi dello stesso soggetto passivo, quando la stessa non sia tale da compromettere maggiormente in danno del medesimo l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice.

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Avvocati – Gratuito patrocinio – Istanza respinta dal consiglio dell'ordine – Successiva ammissione disposta dal giudice – Retroattività degli effetti - Alla data dell'istanza al consiglio dell'ordine – Sussistenza.
ordinanza 9038, sezione Sesta - 2 del 01-04-2019

L'ammissione al gratuito patrocinio disposta dal giudice retroagisce alla data dell'istanza respinta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati. Con la conseguenza che se la domanda è fondata sulle medesime allegazioni il legale ha diritto al compenso per tutta l'attività difensiva espletata in favore del soggetto ammesso al beneficio.

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Decreto ingiuntivo – Opposizione - Revoca del decreto – Per incompetenza – Compensazione delle spese di lite – Ammissibilità – Esclusione.
ordinanza 9035, sezione Sesta - 2 del 01-04-2019

Il giudice che dichiara la propria incompetenza e revoca il decreto ingiuntivo in sede opposizione non può compensare le spese di giudizio. Infatti la circostanza che la lite debba essere devoluta a un collegio arbitrale non è sufficiente per derogare al criterio della soccombenza.

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Professionisti – Contributi a percentuale – Versamento all’Inps – Termine di prescrizione – Decorrenza – Dalla data di scadenza del pagamento – Sussistenza – Successiva presentazione della dichiarazione dei redditi - Esclusione.
ordinanza 9270, sezione Lavoro del 03-04-2019

Il termine di prescrizione per Inps per riscuotere i contributi a percentuale dei professionisti decorre dalla scadenza di pagamento. È irrilevante, infatti, che l’istituto abbia avuto contezza del suo credito solo dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che non può giovarsi di un termine più lungo.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Difensore - Spese forfettarie – Omessa statuizione – Rimborso nella misura del 15 per cento del compenso totale – Sussiste.
ordinanza 9385, sezione Seconda del 04-04-2019 (L. 31.12.2012, n. 247, art. 13) (D.m. 10.03.2014 , n. 55, art. 2)

Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l’esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell’articolo 13 comma 10 della legge 247/12 e dell’articolo 2 del dm 55/2014 è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15 per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice.

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CONTRATTI D'OPERA
Oggetto: Pubblica amministrazione – Prestazione svolta in difetto di un contratto scritto – Indennizzo – Tariffa professionale – Non sussiste.
sentenza 9317, sezione Terza del 04-04-2019 (C.c. art. 2041)

L’indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della pubblica amministrazione ma in difetto di un contratto scritto non può essere determinato neppure indirettamente quale parametro, in base alla tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato né in base all’onorario che la pubblica amministrazione avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido.

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Contenimento della spesa pensionistica - Trattamenti anticipati - Meccanismi disincentivanti – Trattamento differenziato – A una determinata categoria di soggetti - In momenti diversi nel tempo – Principio di eguaglianza – Contrasto – Non sussiste.
sentenza 9746, sezione Lavoro del 08-04-2019 (Cost. art. 3, 36, 38)

In tema di misure di contenimento della spesa pensionistica deve ritenersi che, rispetto alla legittimità di meccanismi disincentivanti i trattamenti pensionistici anticipati, nei rapporti di durata il trattamento differenziato, riservato a una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, non contrasta con il principio di eguaglianza, laddove spetta alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme e, da questa angolazione, il fluire del tempo può rappresentare un apprezzabile criterio distintivo nella disciplina delle situazioni giuridiche

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Professionisti - Contributi previdenziali - Cassa - Prescrizione - Effetti.
sentenza 9865, sezione Lavoro del 09-04-2019

Va escluso il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa per il periodo coperto da prescrizione, senza che possa rilevare l'eventuale inerzia della Cassa stessa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni: il credito contributivo ha una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, momento dal quale decorre il relativo termine prescrizionale.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Indirizzo di posta elettronica certificata – Indice Ini-Pec – Ritualità – Sussiste.
ordinanza 9893, sezione Sesta - 1 del 09-04-2019 (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 17)

Deve ritenersic che sia rituale la notifica del ricorso di fallimento unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare a cura della cancelleria dell’adito tribunale all’indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice in liquidazione risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica Certificata (Inipec) istituito dal ministero dello Sviluppo economico entro l’anno dall’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, dovendosi ritenere che tale account costituisca l’indirizzo “pubblico informatico” che gli imprenditori hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo

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Patrocinio a spese dello Stato – Conciliazione della lite – Difensore - Anticipazione di compensi e spese – A carico dell’erario – Diritto alla liquidazione – Sussiste.
ordinanza 10187, sezione Seconda del 11-04-2019 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 136, 134, 86)

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato fino a quando non sia revocato, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti, come in precedenza descritti, vale a dire l’obbligo dell’erario di procedere all’anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione: allo Stato, piuttosto, spetta il diritto al relativo recupero, ove ne sussistano le condizioni.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Compenso – Preavviso di fattura – Nota spese – Vincoli – Sussistono.
ordinanza 10757, sezione Seconda Civile del 17-09-2019

Con il decreto ingiuntivo l’avvocato può pretendere dal cliente un compenso che non superi il preavviso di fattura inviato e la nota spese presentata in corso di causa.

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GRATUITO PATROCINIO
Oggetto: Revoca del beneficio - Decreto liquidazione compenso a difensore - Effetti.
sentenza 17668, sezione Quarta del 29-04-2019

Alla revoca ai sensi dell'articolo 112 comma 1 lett. d) del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue altresì l'inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l'autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi dell'articolo 82 Dpr 115/02 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Patrocinio gratuito – Parte soccombente in primo grado – Possibilità di usufruire del beneficio in appello – Sussistenza – Nuova istanza al Consiglio dell’ordine degli avvocati – Necessità.
ordinanza 11470, sezione Seconda del 30-04-2019

La parte ammessa al gratuito patrocinio che è risultata soccombente in primo grado può usufruire del beneficio anche in appello. Il provvedimento non estende i suoi effetti al grado successivo ma l’interessato è comunque legittimato a proporre una nuova istanza.

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