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Giurisprudenza Avvocati (al 31/01/2020)

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Giurisprudenza Avvocati (al 31/1/2020)

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Il procuratore antistatario ha diritto alla copia esecutiva del titolo nel proprio interesse
Tribunale di Benevento 4 dicembre 2019, n. 3158
Al procuratore antistatario, che ha richiesto due copie autentiche con formula esecutiva del decreto ingiuntivo non opposto, una per la parte assistita e l'altra in proprio, la cancelleria ha opposto il rifiuto alla seconda – Previo ricorso dell'avvocato ai sensi dell'art. 745 c.p.c., rilevato il carattere ingiustificato della decisione, viene ordinato alla cancelleria adita di provvedere immediatamente a quanto richiesto. È quanto deciso dal Tribunale di Benevento 4 dicembre 2019, n. 3158.

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Avvocato - Spese rimborsabili all'avvocato - Spese diverse da quelle generali e da quelle documentate - Liquidazione equitativa - Configurabilità - Fondamento
Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Novembre 2019, n. 31030.
All'avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all'art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l'invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l'incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonchè in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l'"id quod plerumque accidit".

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L’importo allo Stato non corrisponde a quello dell’avvocato del non abbiente
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 8 gennaio 2020, n. 136


Secondo la Cassazione, ordinanza 8 gennaio 2020, n. 136, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.

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Gratuito patrocinio - Compenso liquidato al professionista inferiore rispetto a quello liquidato all’Erario - Legittimità - Sussiste.
ordinanza 136, sezione Seconda Civile del 08-01-2020 (D.p.r. 115/2002, art. 82, 130, 133)
Nell’ambito di un giudizio civile l’avvocato può incassare la metà del compenso rimborsato dal giudice all’Erario per il gratuito patrocinio del non abbiente.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Credito professionale - Decreto ingiuntivo - Mancato deposito della parcella la parcella e del parere del Consiglio dell’Ordine - Scrittura privata - Prova scritta idonea - Sussiste.
sentenza 194, sezione Seconda del 09-01-2020 (C.p.c. art. 634, 633 ) (C.c. art. 1988 )
Deve ritenersi legittima l’emissione del decreto ingiuntivo in favore dell’avvocato per il credito professionale vantato nei confronti del cliente anche se il professionista non deposita la parcella né il parere del competente Consiglio dell’Ordine perché il procedimento monitorio è fondato su di una scrittura privata, prova scritta indicata dall’articolo 634 Cpc quale prova idonea, ed autonoma, a richiedere l’ingiunzione a norma dell’articolo 633 Cpc. Tale prova scritta, per sua natura, consistendo in un atto ricognitivo del debito ex articolo 1988 Cc, comporta una presunzione iuris tantum di esistenza del debito che vale a invertire la regola generale in tema di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che colui a favore del quale l’atto è rilasciato viene dispensato dall’onere di provare il rapporto fondamentale.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Compensi professionali - Liquidazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Introdotto con citazione anziché con ricorso - Mutamento del rito - Ammissibilità - Limiti - Provvedimento che afferma la competenza - Prosecuzione del giudizio - Impugnazione con regolamento di competenza - Esclusione - Obbligo del giudice di rimettere la causa in decisione - Invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito - Necessità.
ordinanza 186, sezione Seconda del 09-01-2020
Nelle cause aventi ad oggetto la liquidazione delle prestazioni professionali dell'avvocato, il mutamento del rito, nelle ipotesi in cui l’opposizione al decreto ingiuntivo venga introdotto con citazione anziché con ricorso, può avvenire, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti; anche in una causa avente ad oggetto le prestazioni professionali dell’avvocato, introdotta e proseguita con il rito ordinario, il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l’eccezione di incompetenza territoriale, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, cosi procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.

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Avvocato - Mandato del cliente - Revoca - Spese sostenute - Rimborso - Sussiste - Lucro cessante - Non sussiste
ordinanza 185, sezione Seconda del 09-01-2020 (C.c. art. 1725, 2229, 2230, 2227, 2237 )
In caso di revoca del mandato dell’avvocato da parte del cliente il professionista ha diritto al pagamento delle spese anticipate ma non del lucro cessante, non essendo applicabile alla fattispecie la disposizione dell’articolo 1725 Cc sulla revoca del mandato oneroso, laddove l’incarico affidato al difensore, pur rientrando nella più ampia categoria del mandato quale assunzione dell’obbligazione di compiere atti giuridici (aventi cioè la capacità di produrre effetti di quel tipo), è, in ragione delle specifiche caratteristiche che connotano l’attività professionale, oggetto dell’obbligazione disciplinata dagli articoli 2229 Cc e seguenti.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Atto giudiziario - Operatore privato - In epoca anteriore alla legge 124/17 - Inesistenza - Non sussiste - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Sussiste - Ai fini della tempestività del ricorso - Non sussiste
sentenza 299, sezione Unite del 10-01-2020 (D.lgs. 22.07.1999, n. 261, art. 4)
In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva 2008/6/Ce del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge 124/17. La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore perché sprovvisto di titolo abilitativo.

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PREVIDENZA E ASSISTENZA
Oggetto: Avvocati - Avvocato che esercita senza iscrizione alla Cassa - Disciplina anteriore all’introduzione dell’iscrizione obbligatoria - Obbligo mdi versamento alla gestione separata dell’Inps - Sussistenza - Versamento del contributo di carattere solidaristico - Sufficienza - Esclusione - Motivi.
ordinanza 318, sezione Sesta - L del 10-01-2020
L’avvocato che esercita senza iscrizione alla Cassa forense paga i contributi alla gestione separata dell’Inps. Non basta il versamento integrativo di carattere solidaristico perché il contributo non dà luogo alla costituzione di una copertura previdenziale e assicurativa.

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DOMANDA GIUDIZIALE
Oggetto: Frazionamento del credito - Competenza del giudice di pace - Alterazione della competenza per valore sulla domanda - Abuso del processo - Sussiste.
ordinanza 337, sezione Sesta - 3 del 13-01-2020 (C.p.c. art. 96)
Deve essere condannata per responsabilità processuale aggravata la parte che fraziona il credito per accedere alla competenza per valore del giudice di pace dovendosi ritenere che egli, avendo alterato la competenza per valore sulla domanda, ha sottratto il giudizio al suo giudice naturale integrando un’ipotesi di abuso del processo, dal momento che ha tentato di conseguire un vantaggio cui non aveva diritto mediante un uso distorto degli strumenti processuali.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Giudizio disciplinare - Conflitto di giurisdizione - Conflitto positivo - Procedimento per decreto ingiuntivo - Non sussiste.
sentenza 412, sezione Unite del 14-01-2020 (C.p.c. art. 362)
Deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che denuncia un conflitto di giurisdizione proposto dall’avvocato sanzionato dal Consiglio di disciplina per aver ottenuto la provvisoria esecuzione dal giudice che il decreto ingiuntivo tacendo la pendenza dell’opposizione, laddove il giudice naturale sarebbe il giudice dell’opposizione, dovendosi ritenere che il conflitto positivo ex articolo 362, secondo comma n. 2, Cpc, presupponga l’esistenza di due decisioni confliggenti e nella specie non solo nel procedimento per decreto ingiuntivo manca una decisione, nel senso di decisione impugnabile, ma nel procedimento disciplinare essa manca a maggior ragione, atteso che la “decisione” emessa dal consiglio di disciplina ha natura amministrativa, cioè rappresenta un provvedimento amministrativo, sebbene di natura giustiziale, attesa la materia su cui interviene, quella disciplinare e dunque non costituisce una “decisione” di natura giurisdizionale.

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DIFENSORE
Oggetto: Impedimento a comparire - Legittimo impedimento - Istanza via posta elettronica certificata - Non sussiste
sentenza 1056, sezione Terza del 14-01-2020 (C.p.p. art. 420 ter ) (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16)
È da escludere l’ammissibilità dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo della posta elettronica certificata dal difensore di fiducia dell’imputato, poiché il dettato della norma di cui all’articolo 16, comma 4, decreto legge 179/2012 è ostativo ad una estensione ai difensori della possibilità di effettuare comunicazioni e notificazioni e di presentare istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, laddove la disposizione legislativa indica espressamente la volontà legislativa di consentire l’utilizzo della Pec nel processo penale alle sole cancellerie.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Notifica a mezzo posta elettronica certificata - Allegato in formato pdf - Creato mediante la scansione della copia cartacea del ricorso - Inammissibilità - Non sussiste
sentenza 532, sezione Terza del 15-01-2020 (L. 21.01.1994, n. 53, art. 1, 3 bis, 6, 9, 11) (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16)
In tema di ricorso per cassazione deve escludersi la presunta inammissibilità del ricorso derivante dal fatto che il messaggio di posta elettronica certificata (Pec) notificato contenesse in allegato un file in formato pdf (ovvero portable document format) creato mediante la scansione della copia cartacea del ricorso, dovendosi ritenere che la costituzione dell’intimato ha sanato qualunque ipotetico vizio, e che scopo della notificazione, in qualsiasi forma avvenga, è portare l’atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest’ultimo il “copia e incolla”, sicché la conoscibilità dell’atto notificato costituisce il solo parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo.

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Non vi è associazione atipica fra avvocati in caso di sola condivisione di clientela
Cassazione civile, ord., ordinanza 27 dicembre 2019, n. 34538
Si può avere un rapporto di associazione professionale atipica fra avvocati solo se vi è un fondo comune e se tutti gli avvocati contribuiscono alle spese di gestione e partecipano al rischio d’impresa. E quanto si legge nell’ordinanza n. 34538 del 27 dicembre 2019 della Cassazione.

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Disciplinare avvocati: si applica il rito civile
Cassazione civile, sez. un., sentenza 15 gennaio 2020, n. 412
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio nazionale forense, è soggetto, in difetto di espressa previsione contraria, ai principi generali del codice del rito civile. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 15 gennaio 2020, n. 412.

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Giusto ammettere la p.o. al gratuito patrocinio anche se la denuncia è destinata all’archiviazione
Corte costituzionale, ordinanza 17 gennaio 2020, n. 3
La Corte costituzionale, con ordinanza 3/2020, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 1, d.lgs. n. 115 del 2002, laddove impone l’ammissione al gratuito patrocino della persona offesa, senza poter compiere alcun vaglio in ordine alla rilevanza penale dei fatti denunciati.

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Presupposti del rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 13 gennaio 2020 n. 280.
La natura eccezionale dell’art. 18 co. 1 del D.L. n. 67 del 1997, inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente, ne impone una stretta interpretazione, dovendo concludersi per la non spettanza del beneficio nel caso in cui l’atto o il comportamento: a) non abbiano trovato origine nell’esecuzione dei compiti istituzionali, ma abbiano avuto luogo ‘in occasione’ dello svolgimento della pubblica funzione, senza che possa ravvisarsi la necessaria riferibilità all’Amministrazione di appartenenza; b) costituiscano violazione dei doveri d’ufficio; c) possano condurre ad un conflitto con gli interessi dell’Amministrazione di appartenenza, cioè quando, pur in assenza di responsabilità penale, sussistano i presupposti per la configurazione di un illecito disciplinare e l’attivazione del relativo procedimento.

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PPT: il difensore non può comunicare via PEC l’astensione dall’udienza
sentenza n. 1056/2020 della Cassazione penale
Deve essere esclusa l’ammissibilità dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo posta elettronica certificata dal difensore di fiducia dell’imputato, poiché il dettato della norma di cui al D.L. n. 178 del 2012, art. 16, comma 4, è ostativo ad un’estensione ai difensori della possibilità di effettuare comunicazioni e notificazioni e di presentare istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata.

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Responsabile l’avvocato se la sua omissione ha causato l’esito infausto del giudizio
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1169
Secondo la Cassazione, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili.

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Pluralità di avvocati incaricati della difesa - Diritto agli onorari nei confronti del cliente - Criteri - Opera effettivamente prestata da ciascun avvocato - Fondamento - Limitazione del diritto al compenso - Condizioni
Cassazione civile, sez. VI, 18 Novembre 2019, n. 29822. Pres. Lombardo. Est. Oliva.
Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art. 6 della l. n. 794 del 1942, potendosi, peraltro, limitare il diritto al compenso in capo ad ogni procuratore solo previa dimostrazione che lo stesso abbia svolto in parte l'attività professionale per la quale chieda di essere ricompensato. (massima ufficiale)

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Avvocato - Cancellazione retroattiva dalla Cassa per accertata incompatibilità - Diritto alla restituzione dei contributi soggettivi - Sussistenza - Rimborso dei contributi integrativi - Esclusione - Funzione solidaristica - Configurabilità
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 22 Novembre 2019, n. 30571. Pres. Manna. Est. Paola Ghinoy.
In caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi. (massima ufficiale)

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Avvocato - Onorari - Tariffe professionali - Liquidazione - Criteri ex art. 2233 c.c. - Discrezionalità del giudice - Esclusione relativamente alle tariffe fisse - Determinazione vincolante da parte del professionista - Esclusione
Cassazione civile, sez. VI, 12 Novembre 2019, n. 29212. Pres., est. Adriana Doronzo.
In tema di compenso del professionista, le tariffe obbligatorie che, ai sensi degli artt. 2233 c.c. e 636, comma 1, ultima parte c.p.c., escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi sono solo quelle fisse e non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno la funzione di stabilire i limiti dell'autonomia privata nella determinazione del compenso dettando anche i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice deve rispettare e non anche di attribuire al professionista l'unilaterale potestà di indicare il compenso dovuto e fissare, così, l'oggetto principale dell'obbligazione del proprio cliente. (massima ufficiale

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DIFENSORE
Oggetto: Impedimento a comparire - Legittimo impedimento - Istanza via posta elettronica certificata - Comunicazione non tempestiva - Nullità - Non sussiste.
sentenza 1746, sezione Seconda del 17-01-2020 (C.p.p. art. 420 ter, 486, 182)
Deve ritenersi che non sussista la dedotta violazione di legge e comunque l’eccezione di nullità della sentenza è inammissibile poiché non può essere eccepita da chi ha concorso a darvi causa laddove il pur sussistente legittimo impedimento a comparire del difensore non sia stato tempestivamente comunicato e il legale, scegliendo di comunicarlo la mattina dell’udienza tramite posta elettronica, si è assunto il rischio che la notizia del suo impedimento non pervenisse al collegio giudicante, come è avvenuto.

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Negoziazione assistita - Convenzione - Trasferimento immobiliare - Autenticazione delle sottoscrizioni da parte del notaio - Necessità - Sussiste.
sentenza 1202, sezione Seconda del 21-01-2020 (D.l. 12.09.2014, n. 132, art. 5, 6) (C.c. art. 2657)
Ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all’articolo 6, del decreto legge 132/14, convertito dalla legge n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legge 132/14, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3.

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Avvocati - Responsabilità professionale - Adempimento non corretto dell’attività - Mancanza del nesso di causalità tra omissione ed esito del giudizio - Risarcimento al cliente - Esclusione.
ordinanza 1169, sezione Terza del 21-01-2020
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato si può escludere la colpa del legale anche quando l’adempimento dell’attività non è stato corretto. Infatti il legale che omette di eccepisce la decadenza della prova testimoniale non risarcisce il cliente se manca il nesso causale con l’esito del giudizio.

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Credito del professionista che ha redatto la proposta di concordato preventivo - Prededuzione - Utilità della prestazione per i creditori - Necessità - Non sussiste - Funzionalità della’attività all’apertura della procedura - Necessità - Sussiste.
ordinanza 220, sezione Prima del 09-01-2020 (C.c. artt. 2946, 2953) (R.d. 16.03.1942, n. 267, artt. 98, 111, 161) (D.lgs. 09.01.2006, n. 5) (D.lgs. 12.09.2007, n. 169)
Il credito del professionista che ha predisposto il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo rientra tra i crediti sorti “in funzione” della procedura e va quindi soddisfatto in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, secondo comma, Lf.

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Processo civile - Patrocinio a spese dello Stato - Nomina di due difensori - Liquidazione di un unico onorario - Ammissibilità - Esclusione - Perdita del patrocinio - Sussistenza - Motivi.
sentenza 1736, sezione Seconda del 27-01-2020
Dal complesso delle disposizioni del d.p.r. 115/2202 che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato - ed in particolare dall'art. 80 che prevede che "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore” e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore - si ricava che l'art. 91 del medesimo d.p.r., pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

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Precetto - Data di notifica del decreto ingiuntivo - Mancata indicazione - Nullità - Non sussiste - Atto - Raggiungimento dello scopo - Verifica - Necessità - Sussiste.
sentenza 1928, sezione Terza del 28-01-2020 (C.p.c. art. 156, 654, 480, 643, 644)
Non può essere dichiarato nullo il precetto perché non indica la data della pregressa notifica del decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge, e quindi munito ex post dell’efficacia esecutiva di cui era privo, dovendosi invece accertare se l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo consentendo al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto, e quale il titolo che lo sorregge

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Domicilio digitale - Non sussiste - Cancelleria dell’ufficio giudiziario - Eletta come specifico luogo fisico per le notifiche degli atti - Validità - Sussiste.
ordinanza 1982, sezione Terza del 29-01-2020 (D.L. 18.10.2012, n. 179, art. 16 sexies) (R.d. 22.01.1934, n. 37, art. 82)
Deve ritenersi esclusa la necessità di ricorrere per tale ipotesi alla notificazione presso il c.d. domicilio digitale del destinatario, non spiega alcuna efficacia nei casi in cui la cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite, lungi dal rilevare quale riferimento per il caso di omessa elezione di domicilio nel Comune di detto giudice, rappresenti il luogo di espressa identificazione elettiva del domicilio dell’interessato, dovendo escludersi che il regime normativo concernente l’identificazione del domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico (nella specie la cancelleria dell’ufficio giudiziario) come valido riferimento (eventualmente in associazione al domicilio digitale) per la notificazione degli atti dei processo alla stessa destinati.

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Processo - Notifica del ricorso in sede di legittimità - Ad Ader - Presso avvocatura a Roma - Sussiste.
ordinanza 2087, sezione Unite Civili del 29-01-2020 (C.p.c. art. 291)
In tema di giudizio di legittimità, l’ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel grado di giudizio concluso con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell’agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la noti?ca del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida, ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo dell’impugnazione, da ordinarsi — in caso di carenza di attività difensiva dell'intimata - ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., presso la competente Avvocatura dello Stato, da identi?carsi nell’Avvocatura Generale in Roma.

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Patrocinio a spese dello Stato - Difensore - Compenso - Istanza - Entro la chiusura della fase - Inosservanza - Decadenza - Non sussiste.
ordinanza 2211, sezione Seconda del 30-01-2020 (L. 28.12.2015, n. 208, art. 1) (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002)
La disposizione secondo cui il decreto di pagamento dell’onorario in favore del difensore di un soggetto ammesso al patrocinio statale debba essere contestuale al provvedimento conclusivo della fase non introduce alcuna decadenza a carico del difensore che depositi l’istanza di liquidazione dopo l'emanazione del provvedimento conclusivo, né alcun impedimento per il giudice nella valutazione di tale successiva istanza, avendo la nuova norma una ratio solo genericamente acceleratoria.

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PEC: procedibile il ricorso se sentenza e relata mancano di conformità
Cassazione civile, Sez. III, sentenza 21 gennaio 2020, n. 1147
Ai fini della prova della tempestività della notificazione del ricorso, secondo la sentenza n. 1147/2020 della Cassazione civile è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.

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Rapporti tra gratuito patrocinio e distrazione delle spese: chiesto l’intervento delle S.U.
Cassazione civile sez. II, ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1988
È questione di massima importanza quella relativa ai rapporti tra l'istituto del patrocinio a spese dello Stato e quello della distrazione delle stesse in favore del difensore anticipatario, attesa l’esistenza in seno alla giurisprudenza di legittimità di due contrapposti orientamenti: l'uno, maggioritario, che depone per la rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato in caso di richiesta di distrazione; l'altro, seguito prevalentemente dalla cassazione penale, che afferma sì l'incompatibilità tra patrocinio statale e distrazione delle spese, risolvendola però in favore del mantenimento del patrocinio. Con questa motivazione, la Cassazione rimette, con ordinanza interlocutoria 29 gennaio 2020, n. 1988, la questione alle Sezioni Unite.

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Domicilio digitale: non sussiste in caso di specifica elezione di domicilio fisico in cancelleria
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1982
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1982/2020 della terza sezione civile, interpretando la precedente giurisprudenza circa l’elezione automatica di domicilio in cancelleria, stabilisce che l’obbligo di notificazione alla PEC del difensore – in seguito all’introduzione del domicilio digitale – non opera qualora sia stato volontariamente eletto il domicilio fisico presso la cancelleria.

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