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Giurisprudenza Avvocati (al 31/05/2020)

Dettagli della notizia

Giurisprudenza Avvocati (31/5/2020)

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Esclusa la regolamentazione delle spese in sede di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30 aprile 2020, n. 8432

Secondo la Cassazione, ordinanza 30 aprile 2020, n. 8432, la natura provvisoria dei provvedimenti presidenziali ex art. 708, comma 3 c.p.c., destinati a rimanere assorbiti dalla decisione di merito ed il carattere necessariamente incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, non consentita ante causam, consentono di estendere agli stessi le considerazioni svolte in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa e ad escludere, quindi, la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione del giudizio la quale dovrà tener conto, a tal fine, dell’esito complessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo si è articolato.

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Avvocati - Legale indiziato di peculato - Divieto di esercizio della professione - Condanna - Ammissibilità - Mancato incasso degli assegni contestati - Irrilevanza - Motivi.
sentenza 13570, sezione Sesta del 04-05-2020

In tema di misure cautelari, nei confronti dell’avvocato indiziato di peculato può essere disposto il divieto di esercizio della professione anche se non ha incassato gli assegni contestati. La personalità incline a delinquere e la spregiudicatezza della condotta possono essere desunte da fatti ulteriori e diversi da quello oggetto del processo penale.

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Avvocati - Legale indiziato di peculato - Divieto di esercizio della professione - Condanna - Ammissibilità - Mancato incasso degli assegni contestati - Irrilevanza - Motivi.
sentenza 13570, sezione Sesta del 04-05-2020

In tema di misure cautelari, nei confronti dell’avvocato indiziato di peculato può essere disposto il divieto di esercizio della professione anche se non ha incassato gli assegni contestati. La personalità incline a delinquere e la spregiudicatezza della condotta possono essere desunte da fatti ulteriori e diversi da quello oggetto del processo penale.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Responsabilità professionale - Ritardo nel deposito del ricorso - Sussiste.
ordinanza 8525, sezione Terza Civile del 06-05-2020 (C.c. art. 1218)

Quando il ritardo nell’instaurazione della causa compromette la piena riscossione del credito da parte del cliente, l’avvocato è tenuto a risarcire il danno che la sua inerzia ha provocato.

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Avvocati - Processo civile - Interruzione del processo - Mancata comunicazione al cliente - Mancata riassunzione della causa - Estinzione del giudizio - Responsabilità professionale dell’avvocato - Assenza di prova del danno - Risarcimento - Esclusione.
ordinanza 8494, sezione Terza del 06-05-2020

L’avvocato non risponde della mancata riassunzione della lite se non è provato il danno cagionato dall’omissione del professionista. In ogni caso è considerato negligente il legale che informa dell’interruzione del processo una sola delle parti patrocinate e che lascia spirare il termine per riassumere

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Multa notificata in ritardo - Avvocato - Ricerca in albo professionale - Obbligo del Comune - Non sussiste.
ordinanza 8642, sezione Seconda Civile del 07-05-2020

È valida a tutti gli effetti la multa notificata al legale con ritardo perché irreperibile. Il Comune non è infatti tenuto a estrapolare i suoi dati dall’albo professionale.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Ritardo nel recupero del credito - Concomitanza di circostanze esterne - Colpa professionale - Configurabilità - Esclusione - Motivi.
ordinanza 8516, sezione Terza del 06-05-2020

L’avvocato non è tenuto a risarcire il cliente se circostanze esterne ritardano il recupero del credito dell’assistito. Infatti la mancata concessione di un sequestro conservativo e l’attesa per tornare in possesso degli assegni protestati per incardinare un procedimento monitorio non possono essere imputati al legale.

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Gratuito patrocinio: illegittimo revocarlo alla vittima del reato di prostituzione minorile
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 15 aprile 2020, n. 12191

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d'appello aveva revocato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1 lett. d), su richiesta dell'ufficio finanziario competente, l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti già disposto dal Tribunale in favore di un donna, rilevando che dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria era emerso che la stessa e il suo nucleo familiare avevano percepito per l'anno 2018 redditi ai fini IRPEF, eccedenti il limite di legge per l'ammissione al beneficio in parola, la Corte di Cassazione (sentenza 15 aprile 2020, n. 12191) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui si versava in un’ipotesi rientrante tra quelle per le quali il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4-ter, prevede che la persona offesa può essere ammessa al beneficio di che trattasi anche in deroga ai limiti di reddito previsti nel decreto stesso, con la conseguenza che, una volta deliberata l’ammissione al beneficio, deve ritenersi escluso ogni obbligo per la persona offesa di comunicare le variazioni di reddito - ha diversamente affermato che una volta ammesso al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, il soggetto rientrante in una delle categorie previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-ter non è tenuto ad adempiere all'obbligo di cui allo stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. d).

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Sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo anche per le notifiche telematiche
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 12 maggio 2020, n. 8815

Secondo la Cassazione, ordinanza 12 maggio 2020, n. 8815, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

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Coronavirus: nessun rinvio per il difensore che non si presenta se la zona non è “a rischio”
Cassazione penale, sezione III, sentenza 28 aprile 2020, n. 13129

In tema di impedimento a comparire del difensore, è inaccoglibile l'istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore fondata sulla decisione “prudenziale” di non comparire dinanzi all’ufficio giudiziario (nella specie, la Corte di Cassazione), per il timore di esporsi a contagio da Coronavirus, senza addurre alcun particolare motivo di salute di carattere personale/familiare, laddove nessun caso di contagio sia stato rilevato né nella regione di residenza del difensore né nella città ove si svolga l’udienza, e considerato che nessuna delle misure precauzionali adottate dall'ordinanza P.C.M. all’epoca applicabile incideva sulla trattazione dei procedimenti giudiziari, sull'utilizzo dei mezzi di trasporto o sulla libertà di circolazione all'interno della Regione o da questa verso zone non identificate dall'O.M.S. come a rischio epidemiologico.

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DIFENSORE
Oggetto: Tutore del minore parte civile - Costituitosi anche quale difensore - Difesa tecnica di se stesso - Obbligo di difesa tecnica - Impugnazione - Inidoneità - Sentenza d’appello - Annullamento senza rinvio - Sussiste
sentenza 14411, sezione Sesta del 11-05-2020 (C.p.p. art. 100)

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d’appello e ritenersi irrevocabile la decisione di primo grado laddove l’impugnazione è stato proposto dal tutore del minore danneggiato nella sua veste di legale rappresentante della parte civile che tuttavia si è costituito in giudizio anche come difensore assumendo in tal modo anche la difesa tecnica di se stesso, mentre la necessità della difesa tecnica nel processo penale costituisce una regola che non può essere derogata anche se la parte possiede le necessarie qualità professionali, dovendosi dunque ritenere l’impugnazione non idonea a introdurre il gravame.

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Avvocato - Partner di una società interprofessionale - Utilizzo dei servizi - Irap - Pagamento - Obbligo - Sussistenza - Motivi.
ordinanza 8704, sezione Quinta del 11-05-2020

Paga l’Irap l’avvocato che è partner di una srl interprofessionale e ne utilizza i servizi. L’esistenza di un’autonoma organizzazione, infatti, è legata al pagamento da parte del legale di una quota dei costi di esercizio della società e alla fruizione dei servizi forniti.

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GRATUITO PATROCINIO
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Falsità o incompletezza - Revoca automatica dell’ammissione - Non sussiste
sentenza 14723, sezione Unite del 12-05-2020 (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art. 79, 95, 112)

La falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’articolo 79, comma primo, lettera c) del dpr 115/02, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese della Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli articoli 95 e 112 del testo unico sulle spese di giustizia.

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Processo telematico - Procura priva della firma digitale - Sanabilità ai sensi dell’art. 125 c.p.c. - Sussiste.
ordinanza 8815, sezione Terza Civile del 12-05-2020 (C.p.c. art. 125)

È valida a tutti gli effetti la notifica della citazione via pec anche se la procura è priva della firma digitale. Infatti l’atto può essere sanato con deposito del fascicolo telematico.

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Onorari - Attività di consulenza - Finalizzata al processo - Tariffa giudiziale - Applicabilità - Mancato deposito della citazione - Irrilevanza.
ordinanza 8777, sezione Seconda del 12-05-2020

L’avvocato ha diritto all’onorario secondo la tariffa giudiziale per l’attività di consulenza al cliente finalizzata al processo. Nell’incarico diretto a promuovere la lite devono infatti essere comprese anche le diffide di pagamento e le attività complementari, essendo del tutto irrilevante che l’attività giudiziale non sia stata poi svolta.

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DIFENSORE
Oggetto: Impedimento a comparire - Legittimo impedimento - Istanza via posta elettronica certificata - Non sussiste
sentenza 15117, sezione Quinta del 14-05-2020 (C.p.p. art. 420 ter ) (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16)

Deve ritenersi ammissibile l’istanza con cui il difensore chiede il rinvio dell’udienza per il legittimo impedimento costituito dal concomitante impegno professionale laddove sia stata inviata per posta elettronica certificata dal momento che nel processo penale l’uso di tale mezzo non è consentito alle parti private

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Procedimento - Notifica - All’ex difensore - Sanabilità - Sussiste.
ordinanza 9104, sezione Sesta – T del 18-05-2020 (C.p.c. art. 301)

È valida la notifica all’ex difensore quando il contribuente si costituisce comunque. In sostanza, l’invalidità cade con il raggiungimento dello scopo o con la rinnovazione dell’atto

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Avvocati - Notifiche Pec - Estensione dell’indirizzo sbagliata - Validità - Sussiste. La controparte deve sempre verificare la corrispondenza dell'indirizzo ai pubblici registri
sentenza 9238, sezione Terza Civile del 20-05-2020 (D.l. 90/2014)

In tema di domicilio digitale, sono valide le notifiche anche se l’avvocato indica una Pec sbagliata, in questo caso l’estensione dell’indirizzo.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Onorario - Liquidazione da parte del giudice - Parcella in base alle risultanze degli atti - Legittimità - Esclusione - Generico riferimento al valore della causa - Impossibilità di individuare i dati presi in considerazione.
ordinanza 9378, sezione Seconda del 21-05-2020

Il giudice non può liquidare l’onorario di avvocato secondo le risultanze degli atti senza motivare gli importi. Il generico riferimento al valore della causa non consente, infatti, di individuare i dati presi in considerazione e il percorso argomentativo posto a base della decisione.

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Cassazione civile, sez. II, ordinanza 21 maggio 2020, n. 9378

Ai fini della liquidazione del compenso degli avvocati per l’attività giudiziale, il valore della causa deve essere determinato a norma del codice di procedura civile e quindi in applicazione degli artt. 10 e ss. c.p.c.

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Non revocabile il gratuito patrocinio se il reddito dichiarato è falso ma inferiore ai limiti di legge
Cassazione penale, sezioni Unite, sentenza 12 maggio 2020, n. 14723

Le sezioni Unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se la falsità o incompletezza dell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l'inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell'ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge; ovvero in tale ultima ipotesi, non incidendo sull'ammissibilità dell'istanza, ne determini la revoca soltanto nei casi espressamente previsti dagli artt. 95 e 112 del d.P.R. n. 115 del 2002.

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IRAP
Oggetto: Avvocato anche amministratore di società - Rimborso dell’imposta - Limiti.
ordinanza 9597, sezione Sesta – T del 25-05-2020 (D.p.r. 917/1986, art. 50)

I compensi dell’avvocato per l’incarico di amministratore o sindaco di società sono imputabili all’attività professionale se così è previsto nello statuto dell’associazione.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Atto introduttivo del giudizio - Deposito telematico - Rilascio della ricevuta di avvenuta consegna - Perfezionamento - Irricevibilità per irregolarità fiscale - Non sussiste
ordinanza 9664, sezione Terza del 26-05-2020 (D.l. 18.10.2012, n. 179, art. 16 bis) (L. 24.12.2012, n. 228, art. 1) (D.p.r. 30.05.2002, n. 115, art 285)

Il deposito con modalità telematiche dell’atto introduttivo del giudizio si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia e da quel momento, essendosi perfezionato il deposito, non residua alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie.

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Professioni - Attività professionale - Assegno postdatato - Prova dell’avvenuto pagamento - Sufficienza - Riferimento a compensi relativi a prestazioni svolte in precedenza - Imputazione da parte del creditore - Necessità.
ordinanza 10322, sezione Seconda del 29-05-2020

In tema di obbligazioni, l’assegno postdatato è idoneo a provare l’avvenuto pagamento dell’attività professionale. Spetta pertanto al creditore dimostrare che i titoli di credito consegnati si riferivano a compensi relativi a prestazioni svolte in precedenza.

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PCT: non è irricevibile l’atto telematico privo di marca da bollo
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9664

Nel caso di deposito telematico dell'atto introduttivo del processo, in mancanza della prevista marca da bollo, non si applica la sanzione dell’irricevibilità. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 9664/2020.

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