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Giurisprudenza Avvocati (al 31/10/2019)

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Giurisprudenza Avvocati (al 31/10/2019)

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Cass. II 12796 4/5/2019

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., così pure l'attività di costituzione dell'opposto. Nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, la congiunta applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

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SPESE GIUDIZIALI
Oggetto: Controversie su prestazioni assistenziali - Valore della causa - Titolo controverso - Ammontare delle somme dovute per due anni - Sussiste
ordinanza 24451, sezione Sesta - L del 01-02-2019 (L. 13.06.1942, n. 794, art. 24) (D.m. 10.03.2014, n. 55, art. 1, 4) (C.p.c. art. 13)

Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, quanto agli scaglioni applicabili, deve ritenersi che nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’articolo 13, comma primo, Cpc: se dunque il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni.

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IRAP
Oggetto: Professionista dello studio associato che svolge attività di manager - Prelievo fiscale - Sussiste.
ordinanza 24549, sezione Tributaria del 02-10-2019

È tenuto al versamento dell’Irap l’avvocato che, pur svolgendo attività distinta e separata, è inserito in uno studio associato. Spetta infatti al professionista dimostrare che non si avvale della struttura.

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PROCESSO
Oggetto: Abuso del processo - Resistenza in giudizio - Numerosi precedenti di legittimità contrari - Colpa grave - Sussiste.
ordinanza 24649, sezione Terza del 03-10-2019 (C.p.c. art. 96)

Deve essere condannata per responsabilità processuale aggravata, con il pagamento alla controparte di una somma pari alle spese di giudizio, la parte che resiste in giudizio nonostante i numerosi precedenti della giurisprudenza di legittimità che militano in senso contrario integrando colpa grave detta condotta processuale.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Credito professionale - Recupero - Controversia - Cliente - Contestazione sull’an debeatur - Decisione - Tribunale - Composizione collegiale - Sussiste.
sentenza 24754, sezione Sesta – 2 del 03-10-2019 (D.Lgs 01.09.2011, n. 150, art. 14) (L. 13.06.1942, n. 794, art. 28)

La controversia di cui all’articolo 28 della legge 794/42, introdotta sia ai sensi dell’articolo 702 bis Cpc, sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 150/11 anche quando il cliente (senza proporre domande riconvenzionali) sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur: ne consegue che deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale invece che monocratica.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Avvocati - Sospensione dall’esercizio della professione - Mancata lesione del diritto di difesa - Interruzione del giudizio - Esclusione - Motivi.
ordinanza 24849, sezione Seconda del 04-10-2019

La sospensione dell’avvocato dall’esercizio della professione non interrompe il giudizio se non ha leso il diritto di difesa. La sanzione comminata al professionista non produce, infatti, alcuna conseguenza quando l’inattività del legale è riferita a un periodo anteriore alla designazione del giudice perché non ha inciso sul ricorrente.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Avvocati - Deontologia professionale - Legale che trattiene somme destinate al cliente - Procedimento disciplinare - Sospensione del professionista - Crediti vantati nei confronti della banca - Irrilevanza - Compensazione - Ammissibilità - Esclusione.
sentenza 25392, sezione Unite del 09-10-2019

In tema di deontologia professionale, va sospeso l’avvocato che trattiene somme del cliente anche se vanta crediti nei suoi confronti. È irrilevante, peraltro, che i fatti contestati siano risalenti nel tempo perché la prescrizione inizia a decorrere solo da quando sono restituiti i soldi.

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MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - Procura speciale non valida - Inammissibilità - Spese di giudizio - A carico del difensore - Sussiste.
ordinanza 25435, sezione Sesta - 1 del 10-10-2019 (C.p.c. art. 365)

L’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione: ne consegue che la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità, laddove la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione.

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Cassazione penale, sezione VI, sentenza 24 settembre 2019, n. 39117

Se la normale diligenza tecnica e la normale attenzione avrebbero consentito al difensore penale di rilevare l’errore materiale che affligge la sentenza e di interporre per tal guisa tempestiva impugnazione, il professionista risponde dell’inesatto adempimento della prestazione professionale indotto dalla immutatio veri (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 24 settembre 2019, n. 39117).

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Onorari - Regime anteriore al decreto Bersani - Patto di determinazione del compenso in misura forfetaria - Per tutte le prestazioni giudiziali e stragiudiziali - Nullità - Rinuncia al compenso - Patto ulteriore rispetto alla convenzione - Necessità.
sentenza 25830, sezione Seconda del 14-10-2019

Nel regime anteriore all’entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006, convertito con la legge n. 248 del 2006, il patto di determinazione del compenso di un avvocato in misura forfettaria e globale per tutte le prestazioni giudiziali e stragiudiziali rese in un determinante arco di tempo è nullo, ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 794/1942, ed è sostituito di diritto, ai sensi dell’articolo 1419, secondo comma, c.c. dai minimi tariffari applicabili a ciascuna singola prestazione; la rinuncia dell’avvocato al diritto al compenso non inferiore ai minimi tariffari inderogabili ex art. 24 I. n. 794/1942 postula la piena consapevolezza, da parte del rinunciante, dell'oggetto della rinuncia medesima e si risolve in una volizione ulteriore e distinta rispetto a quella espressa nella pattuizione che fissa il compenso in misura inferiore ai minimi; cosicché detta rinuncia, pur potendo manifestarsi per fatti concludenti, non può ravvisarsi in re ipsa nel fatto stesso della conclusione della convenzione che direttamente o indirettamente deroga a tali minimi.

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PENSIONI
Oggetto: Libero professionista - Assicurazione generale obbligatoria - Ricongiunzione dei contributi versati alla gestione separata Inps - Presso la Cassa professionale - Pensione calcolata con il solo metodo contributivo - Sussiste
sentenza 26039, sezione Lavoro del 15-10-2019 (L. 05.03.1990, n. 45, art. 1)

Al contribuente deve riconoscersi la facoltà di ricongiungere i contributi dell’assicurazione generale obbligatoria nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e ciò senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella dei destinazione, e anche quando il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, non operando in quella ipotesi i soli e diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.

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APPELLO
Oggetto: Atto di impugnazione - Progetto alternativo di sentenza - Necessità - Non sussiste
ordinanza 26210, sezione Seconda del 16-10-2019 (C.p.c. art. 342)

Deve essere cassata con rinvio la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello sul rilievo l’appellante sarebbe tenuto a redigere l’appello come «progetto alternativo di sentenza», sì da consentire al giudice ad quem, in caso di accoglimento dell’impugnazione, un agevole intervento di “ritaglio” delle parti di sentenza di cui si imponga l’emendamento, con conseguente innesto, concepito dal tribunale come automatico grazie all’uso delle virgolette, delle parti modificate, nel testo della sentenza di primo grado, laddove l’appellante ha indicato le parti della sentenza che intende appellare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, denunciando chiaramente l’ingiustizia della decisione in rapporto all’errore incorso nella valutazione delle prove.

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AVVOCATO E PROCURATORE
Oggetto: Onorari - Legale convenzionato con un sindacato - Difesa gratuita del cliente - Mancato pagamento dell’onorario da parte dell’impresa condannata - Possibilità di rivalersi sul lavoratore - Esclusione - Illegittimità della rinuncia preventiva al compenso - Esclusione.
ordinanza 26212, sezione Seconda del 16-10-2019

L’avvocato convenzionato con il sindacato non può ottenere l’onorario dal lavoratore se l’impresa condannata all’esito della causa risulta insolvente. La rinuncia preventiva al compenso non è illegittima perché la possibile gratuità della prestazione è giustificata da uno spirito di solidarietà sociale.

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NOTIFICAZIONI
Oggetto: Atto giudiziario - A mezzo del servizio postale - Temporanea assenza del destinatario - Mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego - Perfezionamento - Comunicazione di avvenuto deposito (Cad) del plico presso l’ufficio postale - Produzione in giudizio - Sussiste.
sentenza 26287, sezione Terza del 17-10-2019 (C.p.c. art. 1449, 156 ) (L. 20.11.1982, n. 890, art. 7 e 8)

Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale occorre la produzione dell’avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (Cad) del plico presso l’ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l’ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell’incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo. Pertanto, la notificazione si ha per perfezionata a tale data (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della Cad) e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e sufficiente attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell’agente postale, con l’indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro.

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RICORSO IN CASSAZIONE
Oggetto: Tesi insostenibili - Contrarie a principi giuridici pacifici e risalenti - Affermati dalla giurisprudenza di legittimità - Responsabilità processuale aggravata - Sussiste.
sentenza 26299, sezione Terza del 17-10-2019 (C.p.c. art. 96)

Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell'eccezione ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione: ne consegue che deve essere condannato per responsabilità processuale aggravata la parte che propone un ricorso sostenendo molteplici tesi insostenibili, laddove tesi così distanti da principi giuridici pacifici e risalenti e ripetutamente affermati dalla Corte di cassazione integrano un’ipotesi (almeno) di colpa grave.

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Cassazione civile, ordinanza 9 ottobre 2019, n. 25393

È viziato da difetto assoluto di motivazione il provvedimento con cui il giudice liquida i compensi per attività giudiziale di un avvocato indicando una mera somma globale senza specificare i criteri adottati. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 17 ottobre 2019, n. 26287.

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Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 22 ottobre 2019, n. 26956

Deve escludersi l’idoneità a configurare le "gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 92, comma 2, c.p.c. il riferimento alla peculiarità del caso concreto e alla oggettiva difficoltà di valutazione in fatto ed in diritto. La formula utilizzata, per la sua genericità, non è idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite e neppure dà contezza, con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie, che costituisce il nucleo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, presenta, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga al fondamentale criterio della soccombenza (Cass. civ., sez. Lav, 22/10/2019, n. 26956).

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Cassa forense: se l’avvocato occulta il debito la prescrizione dei crediti contributivi è sospesa
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 25 ottobre 2019, n. 27393

La prescrizione dei crediti contributivi è sospesa quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione (Cass. civ., sez. Lav., 25 ottobre 2019, n. 27393).

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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27591

Secondo la Cassazione, ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27591, la disciplina regolamentare in materia di spese legali ha carattere integrativo della disciplina dettata in via generale dalla legge processuale e deve, pertanto, essere conosciuta dal giudice ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata.

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